Il concordato tollera fino al 30%
In presenza di modifiche che determinano scostamenti dei valori definiti con l’adesione al concordato preventivo biennale (CB) entro la soglia del 30%, le imposte restano determinate sulla base del reddito originariamente concordato e accettato, nonostante lo stesso sia stato calcolato sulla base di dati successivamente rilevatisi errati, senza alcun ulteriore intervento, nemmeno dichiarativo, a rettifica. […] L'articolo Il concordato tollera fino al 30% proviene da Iusletter.

In presenza di modifiche che determinano scostamenti dei valori definiti con l’adesione al concordato preventivo biennale (CB) entro la soglia del 30%, le imposte restano determinate sulla base del reddito originariamente concordato e accettato, nonostante lo stesso sia stato calcolato sulla base di dati successivamente rilevatisi errati, senza alcun ulteriore intervento, nemmeno dichiarativo, a rettifica.
Questa l’indicazione che si può rilevare dalle norme vigenti, in assenza di chiarimenti puntuali e ufficiali, sul tema della decadenza dal patto con il Fisco, ai sensi dell’art. 22 del dlgs 13/2024.
Il citato comma 1 dell’art. 22 del decreto che ha istituito in concordato preventivo dispone, testualmente, che il patto cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nel caso in cui: “b) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2 (…)”.
Sul tema, nessuna indicazione è stata fornita dall’amministrazione finanziaria, la quale si è limitata a trattare, innanzitutto, la presenza di un’infedele dichiarazione (ricavi non dichiarati per un ammontare inferiore al 30% degli stessi, i quali, ove inseriti nel modello Isa del medesimo periodo d’imposta, avrebbero determinato una proposta di concordato superiore al 30% rispetto al reddito concordato), precisando, in tal caso, che nella fattispecie si realizza l’ipotesi di decadenza dal concordato poiché, in merito alle rettifiche dei dati Isa, risultanti all’esito di una verifica fiscale, che possono comportare la decadenza, ai sensi della citata lett. b) del comma 1 dell’art. 22 del dlgs 13/2024, secondo una lettura sistematica della norma, il riferimento è la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, di cui all’articolo 9-bis, con la conseguenza che ci si deve riferire a tutti i dati rilevanti ai fini Isa (contabili e strutturali).
Con un’altra risposta, fornita nell’ambito del forum di ItaliaOggi del 27/01/2025, l’Agenzia delle entrate, in merito alle situazioni che causano la decadenza dal patto, ha confermato che in presenza di attività non dichiarate o di inesistenza o di indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati ovvero in presenza di altre violazioni di non lieve entità, di cui al comma 2, i contribuenti decadono per entrambi i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Sul tema, specificamente, non è stata mai fornita una risposta ufficiale e, quindi, si è posto il problema del comportamento che il contribuente deve tenere nel caso in cui sia stata accertata la presenza di attività non dichiarate o passività ma al di sotto del 30%, poiché, affinché le modifiche delle dichiarazioni dei redditi o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso patto, è necessario che le stesse determinino un minor reddito o un valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (circ. 18/E/2024 § 2.6).
Dalla lettura sistematica delle disposizioni richiamate si ritiene, innanzitutto, che l’accettazione della proposta di concordato, oltre a essere irrevocabile (salvo casistiche determinate), comporti anche l’”immodificabilità” del relativo reddito giacché, in forza alle disposizioni, di cui al comma 1 dell’art. 12 del dlgs 13/2024, il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati per i periodi oggetto dell’accordo, a prescindere dai risultati effettivi ottenuti.
Pertanto, in presenza di modifiche dei dati su cui si è basata la proposta di reddito accettata, è possibile distinguere soltanto tra due casi ovvero quello in cui le modifiche, che determinano scostamenti dei valori concordati, risultino superiori alla soglia del 30%, con la conseguenza che, in tal caso, il patto decade, e quello in cui le modifiche, che determinano scostamenti dei valori concordati, restino al di sotto della soglia del 30%, con la conseguenza, in questo caso, che gli importi concordati nei quadri “P” (o LM per i forfetari limitatamente al 2024) non possono variare e, quindi, continuano a essere vincolanti per le dichiarazioni relative, con la conseguenza che le imposte dovranno essere calcolate sulla base del reddito concordato originariamente e accettato, nonostante lo stesso sia stato determinato sulla base di dati, successivamente rivelatisi errati, senza alcun ulteriore intervento in rettifica e senza obbligo di presentazione di dichiarazioni integrative.
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