Il concordato si può revocare

Il concordato preventivo biennale (Cpb) si trasforma a tutti gli effetti in un nuovo adempimento fiscale: il modello per l’adesione al patto per il biennio 2025-2026 potrà infatti essere trasmesso anche in modo autonomo rispetto all’invio congiunto al modello Isa come previsto invece lo scorso anno. Possibili anche le trasmissioni per revocare l’accettazione di una […] L'articolo Il concordato si può revocare proviene da Iusletter.

Apr 11, 2025 - 09:47
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Il concordato si può revocare

Il concordato preventivo biennale (Cpb) si trasforma a tutti gli effetti in un nuovo adempimento fiscale: il modello per l’adesione al patto per il biennio 2025-2026 potrà infatti essere trasmesso anche in modo autonomo rispetto all’invio congiunto al modello Isa come previsto invece lo scorso anno.

Possibili anche le trasmissioni per revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato.

La nuova modalità di trasmissione si è resa necessaria in conseguenza del differente termine di scadenza tra la data ultima in cui va manifestata l’adesione al patto fiscale, ovvero il 30 settembre (post modifiche del dlgs correttivo) e quella invece stabilita per la trasmissione dei dichiarativi ovvero il 31 ottobre.

Queste sono le principale novità relative alla gestione del concordato preventivo biennale e contenuta nel provvedimento n. 172928 /2025 pubblicato lo scorso 9 aprile dall’agenzia delle entrate ed avente ad oggetto approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione.

Invio del modello congiunto o disgiunto agli Isa.

Come chiaramente indicato nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello Cpb, si può aderire alla proposta dell’agenzia delle entrate inviando il modello in commento congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi oppure in modo del tutto autonomo.

La trasmissione in forma autonoma non era possibile in fase di adesione al patto per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i forfettari) e non era necessaria poiché per il primo anno di applicazione dell’istituto il termine di invio delle adesioni coincideva con quello di trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

A partire dalle adesioni targate 2025 le cose cambiano e la manifestazione della volontà di utilizzare il patto va manifestata entro il 30 settembre di ogni anno, data differente da quella stabilita per l’invio delle dichiarazioni e fissata per il 31 ottobre.

In poche parole, in assenza della possibilità di invio del modello Cpb in forma autonoma, i contribuenti che avessero avuto l’intenzione di sottoscrivere il patto avrebbero dovuto trasmettere l’intera dichiarazione con 30 giorni di anticipo (entro il 30 settembre) rispetto il termine di invio ordinario delle dichiarazioni.

Va inoltre ricordato che il problema sarebbe stato ancor più grave prima della modifica prevista dal dlgs correttivo (che ha messo mano all’articolo 9 comma 3 del dlgs 13/2024 -norma che disciplina il Cpb) poiché era stabilito che l’adesione al patto andava esercitata entro il 31 luglio di ogni anno.

In conseguenza dalla possibilità di trasmissione autonoma, il nuovo modello Cpb “apre” prevedendo un pacchetto dati in precedenza non previsto ovvero l’indicazione del codice Isa del contribuente, il codice attività e alla tipologia di reddito da questo prodotto, se impresa o lavoro autonomo.

La revoca dell’accettazione.

Nelle istruzioni allegate al modello viene riportato che le informazioni anagrafiche vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato.

Null’altro è specificato ma tanto basta per comprendere che si può tornare indietro dall’accordo fiscale “optando” con tutta probabilità per la non adesione al Cpb.

Aggiornata l’assenza della causa di esclusione in caso di modifica alla compagine sociale. Il modello per l’adesione 2025-2026 presenta anche l’aggiornamento “dell’autocertificazione” dell’assenza delle cause di esclusione al patto fiscale.

Nello specifico, all’interno dell’elenco delle cause di esclusione (ex articolo 11 del dlgs 13/2024) di cui il contribuente autocertifica l’assenza, risulta recepita la modifica apportata dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, e che prevede l’impossibilità di sottoscrivere l’accordo qualora nel primo anno del patto un soggetto trasparente, associazione o società di persone, sia interessato da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Ante modifiche la causa di esclusione scattava alla sola presenza nel primo anno del patto di modifiche alla compagine sociale.

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