Fisco e Cassazione: stretta sulle ASD con attività lucrative

Cassazione: per i benefici fiscali, le ASD devono dimostrare la finalità non commerciale dell'attività e non basta la sola iscrizione al RASD.

Apr 8, 2025 - 11:27
 0
Fisco e Cassazione: stretta sulle ASD con attività lucrative

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, che riguardano le imposte sui redditi e IVA, essere in possesso del requisito formale non è più sufficiente.

L’accesso ai vantaggi riservati alle ASD, infatti, è subordinato alla dimostrazione della reale sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa: viene chiesto, quindi, di dimostrare lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva senza fine di lucro e solo a livello dilettantistico.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5132 del 27 febbraio 2025, – in riferimento al regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, più di recente integrato dalle novità del decreto legislativo n. 36/2021, – ha imposto una nuova stretta alle ASD affermando proprio questo principio:

Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associativa.

L’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), che fa capo al Dipartimento per lo Sport, è certamente necessario ma non è sufficiente per accedere alle agevolazioni fiscali, mentre diventa indispensabile garantire la sussistenza della finalità non commerciale. Ad esempio, con una corretta distinzione nei rendiconti finanziari dei flussi derivanti da attività associativa e attività economica.