Editoria: recupero quote TFR durante la CIGS per solidarietà

![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, ha precisato che anche le imprese dell’editoria che hanno fruito della CIGS con causale contratto di solidarietà e che non hanno potuto recuperare presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, possono ancora procedere al recupero in sede di Uniemens con il codice conguaglio L045. La precisazione dell’INPS parte dall’art. 21, c. 5 del Dlgs 148/2015 che consente di addebitare alla gestione di afferenza le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. La norma non prevede né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza. Tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è sottoposto a una condizione sospensiva, consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente. La norma trova applicazione anche nei confronti delle imprese del settore dell’editoria che quindi possono recuperare presso l’INPS le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS, dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti, dato che la Legge 234/2021 ha stabilito che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, con decorrenza 1° luglio 2022, è stata trasferita all’INPS.]]

Apr 23, 2025 - 00:35
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Editoria: recupero quote TFR durante la CIGS per solidarietà
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L’INPS, con il messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, ha precisato che anche le imprese dell’editoria che hanno fruito della CIGS con causale contratto di solidarietà e che non hanno potuto recuperare presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, possono ancora procedere al recupero in sede di Uniemens con il codice conguaglio L045.

La precisazione dell’INPS parte dall’art. 21, c. 5 del Dlgs 148/2015 che consente di addebitare alla gestione di afferenza le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

La norma non prevede né uno specifico termine a decorrere dal quale il datore di lavoro può esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza.

Tuttavia, il diritto di credito del datore di lavoro è sottoposto a una condizione sospensiva, consolidandosi solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente.

La norma trova applicazione anche nei confronti delle imprese del settore dell’editoria che quindi possono recuperare presso l’INPS le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS, dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti, dato che la Legge 234/2021 ha stabilito che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, con decorrenza 1° luglio 2022, è stata trasferita all’INPS.]]