Detrazioni con tardiva comunicazione ENEA ammessi dalla Cassazione

Cassazione: non può decadere dal bonus fiscale il contribuente che ha omesso o inviato in ritardo la comunicazione ENEA sui lavori edilizi agevolabili.

Mag 15, 2025 - 10:54
 0
Detrazioni con tardiva comunicazione ENEA ammessi dalla Cassazione

Inviare tardivamente la comunicazione ENEA non comporta la decadenza dall’Ecobonus: lo evidenzia la Cassazione con due recenti ordinanze, sostenendo un principio contrario a quanto affermato più volte dall’Agenzia delle Entrate. Con le ordinanze 12422 e 12426 (depositate il 10 maggio 2025), infatti, la Corte sottolinea come eventuali ritardi e omissioni nell’invio della comunicazione ENEA non comportano la decadenza dallo sconto fiscale.

In parole semplici, per l’accesso ai bonus edilizi la comunicazione ENEA non può essere vincolante e la prassi operativa dell’Agenzia delle Entrate non può sostituirsi al dettato normativo che costituisce la base giuridica dei bonus in questione. Almeno secondo la Cassazione. Vediamo perchè.

Comunicazione ENEA per i bonus edilizi

Il motivo è presto detto: la comunicazione all’ENEA dei dati sui lavori effettuati, da inviare di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi edilizi che hanno comportato un miglioramento energetico e per il quale si ha diritto ad una detrazione o credito d’imposta, tecnicamente ha solo finalità statistiche e non dovrebbe essere collegata strettamente all’accesso o alla decadenza dei Bonus Casa né tantomeno a quella dell’Ecobonus.

L’obiettivo della comunicazione è infatti soltanto quello di consentire allo Stato il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica (e del relativo gettito). Non a caso, non sono previste verifiche fiscali sull’invio stesso. Da qui, per la Cassazione, il valore “relativo” del requisito sulla comunicazione all’ENEA nell’ambito delle condizioni di accesso, stabilite dall’Agenzia delle Entrate, per vantare un diritto fiscale sulle agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento dei consumi e sui bonus edilizi per la riqualificazione energetica.

Il parere del Fisco e della Cassazione su ritardi e omissioni

Il contribuente che rispetta tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’Ecobonus, quindi, secondo la suprema Corte non deve decadere dal beneficio soltanto perché ha inviato in ritardo la comunicazione all’ENEA oppure se ha omesso di trasmetterla.

Da capire se e come l’Amministrazione finanziaria risponderà a questo parere, la cui prassi al momento resta rigida su questo punto, ancor più dopo il giro di vite degli ultimi anni. Tanto più che una base giuridica per l’invio dei dati all’ENEA come condizione obbligatoria per le detrazioni edilizie in realtà c’è: il DL n. 39/2024 (convertito con la Legge n. 67/2024), ha previsto che l’obbligo di trasmissione dei dati relativi ad alcune spese effettuate per lavori legati all’Eco-Superbonus.

L’obbligo di comunicazione all’ENEA (per il Superbonus) e al Portale Nazionale dei Crediti Sismici (per il Sismabonus) è mirato in questo caso non ad un fine statistico sul monitoraggio dei consumi ma al contrasto di frodi. In caso di omissione di invio, per queste fattispecie di lavori, sono previste pesanti sanzioni amministrative oltre che la decadenza dall’agevolazione fiscale.