La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima sentenza in oggetto, ha accertato la nullità – ex art.1418, primo comma, c.c. – dei contratti prevedenti la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di tipo revolving sottoscritti presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C..
La validità di tali contratti, certamente da escludersi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n.141/2010 che ha esteso lo spettro della riserva di attività esercitabili dai soggetti iscritti nell’albo istituito presso l’U.I.C. anche alla distribuzione e al collocamento delle carte di credito revolving – escludendo espressamente la distribuzione di carte di credito dalle attività oggetto di deroga – era sino ad oggi dubbia riguardo ai contratti antecedenti.
Di seguito i principi di diritto enunciati dagli ermellini:
- “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999;
- nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” (il riferimento al c.p.c. è un evidente errore, dovendosi riferire, la Corte, al c.c.).