Avvocatura: la Riforma in Parlamento

Nuove forme di associazione, ambiti di esercizio esclusivo della professione, tirocinio, esame di stato: la riforma secondo il Consiglio Nazionale Forense.

Mag 6, 2025 - 12:35
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Avvocatura: la Riforma in Parlamento

Le proposte di riforma dell’Avvocatura formulate dal Consiglio Nazionale Forense prevedono di estendere l’ambito di esercizio esclusivo della professione a ulteriori fattispecie (come i procedimenti di risoluzione alternative delle controversie), regolamenta nuove forme di attività (come le reti multidisciplinari fra liberi professionisti), chiarisce il confine fra lavoro dipendente, prestazione professionale (anche in monocommittenza) e collaborazione continuativa.

Prevede anche una serie di novità in materia di tirocinio e compatibilità con altri incarichi.

Riforma Avvocatura: esercizio esclusivo della professione

Il testo predisposto dal CNF è un’autoriforma, da sottoporre al Parlamento. Oltre ai tradizionali settori della difesa davanti agli organi di giustizia e alle procedure arbitrali, si propone di applicare l’esercizio esclusivo della professione ai procedimenti di risoluzione alternativa, di volontaria giurisdizione, e ai procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso.

La conseguenza è che la consulenza legale in questi ambiti è riservata agli avvocati, con previsione di nullità di ogni pattuizione che abbia ad oggetto il pagamento di compensi per consulenza e assistenza legale a soggetti diversi da quelli iscritti all’albo degli avvocati.

Contratti di rete

Vengono poi introdotte nuove forme di esercizio dell’attività attraverso contratti di rete, fra avvocati e fra liberi professionisti di diverse discipline. In quest’ultimo caso si parla di contratto di rete multidisciplinare, nel quale devono essere presenti almeno due avvocati iscritti all’albo perché possano essere svolte attività proprie della professione forense.

Monocommittenza e collaborazione continuativa

  La riforma esclude che l’attività di un avvocato presso uno studio o un’associazione in monocommittenza, possa configurare un rapporto di lavoro subordinato. L’eventuale clausola di non concorrenza non può durare più di due anni. Sono possibili invece prestazioni in forma di collaborazione continuativa. In entrambi i casi, quindi monocommittenza o collaborazione continuativa, non si può recedere dal contratto in caso di indisponibilità continuativa dell’avvocato per gravidanza, maternità, paternità, adozione, malattia o infortunio per un periodo non superiore a 180 giorni.

Tirocinio ed esame di stato

Sono poi definite le professioni e le attività compatibili con quella di avvocato e vengono riscritte le regole sui 18 mesi di tirocinio, e cambia l’esame di stato.

La pratica legale può essere svolta presso un avvocato, l’Avvocatura di Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico. Per non più di sei mesi è possibile svolgerla in altro Paese UE, mentre negli ultimi sei mesi prima della laurea è consentito il tirocinio anticipato. L’esame di stato si articolerà in una sola prova scritta (oggi sono tre), nella prova orale (avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico in una materia a scelta del candidato tra civile, penale e amministrativo) e la risposta a quattro quesiti su diverse materie.