Superbonus e general contractor: quali sono i costi ammissibili?
Ora che la stagione del Superbonus sta volgendo alla conclusione, lo stato ha iniziato – in certi casi, tardivamente – un’attività di verifica sulla conformità dei bonus fiscali erogati, che si sta facendo sempre più intensa. Già avevamo dato notizia di una serie di sequestri di crediti fiscali compiuti da vari uffici della Guardia di […] L'articolo Superbonus e general contractor: quali sono i costi ammissibili? proviene da Iusletter.


Ora che la stagione del Superbonus sta volgendo alla conclusione, lo stato ha iniziato – in certi casi, tardivamente – un’attività di verifica sulla conformità dei bonus fiscali erogati, che si sta facendo sempre più intensa.
Già avevamo dato notizia di una serie di sequestri di crediti fiscali compiuti da vari uffici della Guardia di Finanza in Italia.
Proprio discutendo sulla conferma del sequestro preventivo di alcuni crediti, la Cassazione, con la sentenza n. 8390 del 28 febbraio 2025, ha fornito utili risposte su alcuni aspetti controversi, come per esempio su quali spese possono effettivamente rientrare nell’agevolazione, e quali siano i limiti alla discrezionalità nell’applicazione dello sconto in fattura.
Il contenzioso riguarda un consorzio edile che, nell’ambito dei lavori del Superbonus, aveva stipulato contratti di appalto con committenti privati, applicando lo sconto in fattura e maturando, quindi, il relativo credito d’imposta. Secondo i giudici il prezzo indicato in fattura dal consorzio superava di molto i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione delle opere, tant’è che erano stati sequestrati circa 1,5 milioni di euro di crediti d’imposta.
La Cassazione, nel confermare il sequestro, ha preliminarmente confermato che i crediti fiscali rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 316-ter c.p., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Ciò posto, nella sentenza si è anzitutto confermato che le spese rientranti nel bonus sono solo quelle funzionalmente collegate agli interventi realizzati. I costi generali di gestione del consorzio (che nel caso di specie erano stati inclusi tra i costi degli interventi) non possono essere considerati, in quanto non direttamente collegabili all’esecuzione dei lavori.
In secondo luogo, non sono neppure ricomprendibili eventuali ricarichi che il consorzio possa avere ottenuto, sulla differenza tra quanto fatturato ai committenti e quanto pagato ai subappaltatori (vi era, infatti, un importante divario tra i due importi).
Questa sentenza funge, quindi, da monito per tutti i general contractor: il Superbonus non può essere utilizzato per coprire costi estranei ai lavori incentivati, e neppure per remunerare l’appaltatore, o coprire i suoi costi di gestione.
Pena, come accaduto in questo caso, il sequestro del credito d’imposta e il rischio di sanzioni penali.
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