Stagionali extra-UE: ammesso il lavoro stabile in attesa di permesso
Il migrante può accettare un lavoro subordinato anche subito dopo aver chiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il lavoratore extracomunitario che ha chiesto la trasformazione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può accettare un’occupazione non stagionale anche se non ha ancora ricevuto la risposta dell’amministrazione. La sola presentazione della richiesta è sufficiente per attestare la regolarità della posizione e il diritto di lavorare. La precisazione è contenuta in una nuova Circolare del ministero del Lavoro, la n. 10/2025.
Permesso di lavoro da stagionale a subordinato
L’articolo 24, comma 10, del dlgs 286/1998 riconosce il diritto a chiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un nuovo documento che consente il lavoro subordinato non stagionale. I requisiti sono i seguenti: il lavoratore stagionale deve avere svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e avere l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato pari ad almeno 20 ore settimanali. Nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non deve essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Ci sono però dei tempi tecnici di rilascio del nuovo permesso di soggiorno, durante i quali il ministero chiarisce che il lavoratore può comunque iniziare la nuova attività lavorativa.
Diritto al lavoro stabile durante l’istruttoria
«Per tutto il periodo necessario all’amministrazione per portare a termine l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell’attesa della convocazione presso lo Sportello Unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico)».
La circolare del ministero chiarisce che, nelle more del rilascio del nuovo permesso, si applica l’articolo 5, comma 9-bis, del sopra citato dlgs 286/1998. Questa disposizione consente al richiedente un permesso temporaneo per lavoro subordinato, per di svolgere l’attività in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso, alle seguenti condizioni:
- la domanda di rilascio è stata presentata entro otto giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
I chiarimenti del Ministero
In teoria, questa norma riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma ora il Ministero chiarisce che trova applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.
Questo, perché finalità della legge è consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l’esito dell’iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, e tale finalità sussiste evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione. Altrimenti, ci sarebbe il rischio di perdere l’opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno.