Riscatto dei vuoti contributivi, al via le domande per il 2025
lentepubblica.it C’è tempo per tutto il 2025, fino al prossimo 31 dicembre, per presentare all’istituto le domande di riscatto dei vuoti contributivi può essere presentata all’INPS. È quanto è stato reso noto, diffuso attraverso i canali ufficiali dell’Istituto di previdenza stesso, in un dossier di approfondimento dal titolo “Rendita vitalizia e pace contributiva” dedicato ai lavoratori […] The post Riscatto dei vuoti contributivi, al via le domande per il 2025 appeared first on lentepubblica.it.

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C’è tempo per tutto il 2025, fino al prossimo 31 dicembre, per presentare all’istituto le domande di riscatto dei vuoti contributivi può essere presentata all’INPS.
È quanto è stato reso noto, diffuso attraverso i canali ufficiali dell’Istituto di previdenza stesso, in un dossier di approfondimento dal titolo “Rendita vitalizia e pace contributiva” dedicato ai lavoratori e i datori di lavoro.
La circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 chiarisce la nuova regola introdotta con il Decreto lavoro contenuta nell’articolo 30 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) in materia di costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti. In questo documento l’istituto ha schematizzato e reso meglio comprensibili tutte le principali regole, descrivendo nello specifico anche i requisiti e i canali per fare domanda, così come individuati dalle recenti novità normative.
Nel vero e proprio vademecum si delinea la così definita ‘pace contributiva’, una misura finalizzata a permettere il riscatto ai lavoratori dei cosiddetti vuoti o meglio ‘buchi’ contributivi della propria carriera lavorativa, quegli anni nei quali si è lavorato, ma per i quali non risultino essere stati versati correttamente o completamente i contributi. La misura, volontaria, può agire in favore del lavoratore che decida di versare i contributi anche per i periodi scoperti, ai fini di un miglioramento del proprio trattamento pensionistico.
Riscatto dei vuoti contributivi, al via le domande per il 2025
L’iter del riscatto prevede la presentazione della domanda, che in caso sia avanzata dal lavoratore (o suoi superstiti) potrà essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, oppure chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile) o ancora rivolgendosi a enti di patronato e intermediari dell’Istituto che assistono gratuitamente per legge.
Qualora il richiedente sia il datore di lavoro, si tratti di azienda, datore di lavoro domestico, committente, titolare di impresa artigiana/commerciale/nucleo oppure coltivatore diretto, che esercita la facoltà di riscatto in favore del lavoratore, la domanda dovrà essere presentata all’INPS compilando il modulo Rend. Vit. Riv. COD. AP81 o, in alternativa, tramite uno degli enti di patronato.
La documentazione
La domanda dovrà essere corredata della completa documentazione a supporto che attesti il periodo di lavoro in relazione al quale si dichiara l’omissione contribuiva, una successiva fase di verifica da parte dell’INPS, che potrà avvalersi anche di documentazione fiscale e effettuare controlli incrociati, anche basandosi su testimonianze dirette.
Proprio per permettere queste verifiche, la documentazione richiesta a riprova dell’effettivo periodo lavorativo è corposa, è infatti previsto l’obbligo di presentare documentazione certa per poter riscattare gli anni di contributi non versati. La semplice dichiarazione del lavoratore di aver svolto attività al di fuori della regolarità, ‘in nero’, non sarà sufficiente per definire il procedimento, ma sarà necessario fornire prove concrete. Saranno necessarie buste paga o contratti, libretto di lavoro, attestazioni del centro per l’impiego ed anche e soprattutto eventuali comunicazioni aziendali che possano attestare la presenza del lavoratore in azienda. Anche per dimostrare la durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa possono essere esibite testimonianze di ex colleghi o del datore di lavoro, che però non possono considerarsi esaustive ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro.
Le verifiche dell’INPS
L’INPS avrà il compito di verificare con rigore ogni richiesta, per evitare possibili abusi o dichiarazioni non veritiere. L’istruttoria è condotta in base alle disposizioni diramate con la Circolare n. 78 del 2019 che fissa nel dettaglio i requisiti di ammissibilità, utilizzabilità, di sostanza, forma e concludenza della documentazione e delle testimonianze. Solo una volta terminata questa verifica l’Istituto provvederà alla definizione dell’importo da versare, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, commi 3, 4, 5 e dall’art.4 del D.lgs.184 del 1997.
Al fine di agevolare chi deciderà di riscattare più anni di contributi e nel caso di domanda presentata dal lavoratore, la misura prevede la possibilità di avvalersi di sistemi di pagamento rateizzato, che però non sono accessibili nel caso di un utente che già percepisce la pensione poiché il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Nella circolare l’Inps chiarisce, inoltre, in base a pronunciamenti e sentenze, come i lavoratori possano versare i contributi non versati anche dopo la prescrizione al fine di ottenere la rendita vitalizia, intervenendo a sanare i periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro per chiedere la costituzione della rendita vitalizia per quei periodi.
La rendita vitalizia si definisce, appunto, un istituto che consente di coprire periodi di lavoro, in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività ma senza il versamento dei contributi previdenziali.
Come presentare domanda
Ricapitolando in maniera schematica, potremmo dire che la richiesta per la copertura dei vuoti contributivi e l’ottenimento della rendita vitalizia possono essere richiesti previo formale invio di domanda e documentazione attestante quanto dichiarato all’INPS, entro il 31/12/2025:
- direttamente dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi che voglia procedere al pagamento rimediando al danno causato al dipendente. Questa facoltà è soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa.
- dal lavoratore stesso, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione. Questa facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa.
- dal lavoratore stesso, in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, anche se già decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro. Questa facoltà non è soggetta a prescrizione.
Una volta pagata la somma, i contributi vengono riconosciuti ai fini pensionistici.
Il testo della Circolare INPS
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