Rinvio alle Sezioni Unite: la rinnovazione della notificazione interrompe il decorso della prescrizione?
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3334/2025, ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la risoluzione del contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, […] L'articolo Rinvio alle Sezioni Unite: la rinnovazione della notificazione interrompe il decorso della prescrizione? proviene da Iusletter.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3334/2025, ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la risoluzione del contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l’appunto, esercitato.
L’ordinanza in esame muove dal quarto motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160,164,291 c.p.c., 2903 e 2943 c.c. poiché la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione, a suo dire, ha sempre efficacia sanante retroattiva e impedisce il decorso della prescrizione.
La Suprema Corte rileva che sulla questione concernente l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione anche ai fini dell’interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione, emergono opinioni dissonantinella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo, la sanatoria non avrebbe efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima perché l’art. 2943, comma 1, c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, stabilisce un’innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto.
Un secondo orientamento, invece, in armonia con il principio fissato dall’art. 2945 c.c. per il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, troverebbe deroga solo nel caso di estinzione del processo e, pertanto, resterebbe applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13070/2018, si è di nuovo pronunciata sul tema, ritenendo che il contrasto fosse stato superato dall’intervento delle Sezioni Unite n. 14916/2016. In particolare, gli Ermellini hanno affermato che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non impedisce l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., atteso che la notificazione, cui allude la prima di tali disposizioni, deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle S.U. citate, il cui insegnamento risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti fondanti i precedenti diversi orientamenti.
Da ultimo, i giudici di legittimità, nella sentenza n. 18485/2018, sono tornati ad affermare che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
Sussistendo, dunque, un contrasto interpretativo e, a differenza di quanto ritenuto da Cass. Civ. n. 13070/2018, questo Collegio ha ritenuto opportuno che le Sezioni Unite siano chiamate a dirimerlo.
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