Bonifici istantanei e sistema Verification of Payee (VoP): al via il primo schema elaborato dall’EPC
L’8 aprile 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro. Il Regolamento, noto anche come Instant Payment Regulation (IPR), […] L'articolo Bonifici istantanei e sistema Verification of Payee (VoP): al via il primo schema elaborato dall’EPC proviene da Iusletter.
L’8 aprile 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro. Il Regolamento, noto anche come Instant Payment Regulation (IPR), ha introdotto per i Paesi dell’Unione un quadro normativo armonizzato sui bonifici istantanei in euro, obbligando le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento ad offrire tale servizio ai consumatori e imprese dell’Unione Europea.
Un elemento chiave del nuovo quadro regolamentare è l’introduzione, come servizio obbligatorio, di un sistema di verifica del beneficiario dei bonifici, denominato “Verification of Payee” (VoP). Tale servizio, cui questo articolo dedica un approfondimento, ha l’obiettivo di rendere i pagamenti istantanei non solo più veloci, ma anche più sicuri, evitando che somme di denaro vengano trasferite a destinatari non corretti a causa di errori o di veri e propri tentativi di frode.
La funzione di verifica è, in particolare, oggetto dell’articolo 5 quater del Regolamento (UE) 260/2012, come modificato dal Regolamento IPR. Tale disposizione obbliga i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) a implementare strumenti efficaci per verificare la corrispondenza tra le coordinate del conto destinatario di un bonifico (istantaneo e non) e il nome del beneficiario dichiarato dal pagatore.
A tal fine, un ruolo chiave è affidato all’EPC (European Payment Council), organismo rappresentativo dei principali operatori del settore dei pagamenti in area SEPA, tra cui banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica. L’EPC elabora regole, standard e schemi comuni con l’obiettivo di favorire l’interoperabilità e la coerenza del mercato europeo dei pagamenti, agendo dunque come punto di riferimento per la condivisione di best practices e per la definizione di soluzioni operative armonizzate.
All’interno di questo quadro normativo e istituzionale, l’EPC, in esito alla pubblica consultazione avviata lo scorso mese di febbraio 2024, ha pubblicato il 10 ottobre 2024 la prima versione dello schema di verifica del beneficiario dei bonifici (VoP).
Lo schema ha l’obiettivo di supportare i PSP dell’area SEPA nel processo di adeguamento ai nuovi requisiti normativi delineati dall’articolo 5 quater del Regolamento (UE) 260/2012. Grazie a questo meccanismo, il PSP del pagatore (detto “PSP richiedente”) può, prima di completare il trasferimento dei fondi, inviare una richiesta al PSP del beneficiario (denominato “PSP rispondente”), volta a verificare se il numero di conto bancario internazionale (IBAN) del beneficiario sia effettivamente associato al nome indicato dal pagatore o ad altri dati identificativi, come i numeri di imposta sul valore aggiunto (IVA) o gli identificativi delle entità giuridiche (LEI).
Ricevuta la richiesta di verifica, il PSP rispondente controlla in tempo reale se i dati forniti corrispondono ai dati presenti nei suoi archivi e, entro un massimo di 5 secondi, fornisce uno dei seguenti riscontri:
- match (corrispondenza completa): i dati coincidono pienamente, confermando la correttezza delle informazioni fornite dal pagatore;
- no match (nessuna corrispondenza): i dati non combaciano, pertanto è possibile che vi sia un errore o che sia in atto un tentativo di frode;
- close match with the name of the payment counterparty (corrispondenza parziale): ci sono delle difformità minime tra i dati indicati dal pagatore e quelli risultanti dagli archivi, che potrebbero non invalidare l’operazione, ma richiedono l’attenzione del pagatore;
- verification check not possible (impossibilità di verificare i dati): in alcuni casi, per ragioni tecniche o di privacy, il PSP del beneficiario non può confermare la corrispondenza.
Il PSP richiedente trasmette quindi questa risposta all’utente, il quale può decidere se procedere con il pagamento o interromperlo per effettuare ulteriori controlli. Sul punto, giova precisare che, benché il pagatore possa decidere di confermare comunque con il trasferimento, nonostante l’esito interamente o parzialmente negativo della verifica, il PSP deve assicurarsi che l’utente comprenda la natura del segnale di allerta, eventualmente mediante la proposizione di suggerimenti pratici (ad esempio un invito a verificare di aver inserito correttamente l’IBAN o a controllare nuovamente il nome del beneficiario). In altri termini, il PSP non solo è responsabile qualora l’informazione fornita dal VoP risulti inesatta a causa di un errore o di una mancata conformità da parte del PSP stesso (nel qual caso il Regolamento IPR sui bonifici istantanei prevede forme di rimborso a favore del pagatore), ma rimane responsabile anche di aver fornito un’informazione chiara e trasparente sui rischi potenziali all’utente, laddove questi, all’esito di una verifica negativa, abbia comunque deciso di procedere con il trasferimento.
Questo approccio ha l’obiettivo di responsabilizzare ulteriormente i PSP, spingendoli a investire in sistemi di gestione e archiviazione dei dati affidabili, aggiornati e con minimi margini di errore nelle segnalazioni, garantendo al tempo stesso la massima chiarezza informativa all’utente.
L’implementazione del VoP seguirà le date di entrata in vigore fissate dal Regolamento IPR. Per i PSP dell’area euro, dunque, l’offerta di VoP diventerà obbligatoria a partire dal 9 ottobre 2025, mentre per quelli degli Stati membri non aderenti all’euro l’obbligo scatterà il 9 luglio 2027.
In conclusione, vale la pena ricordare che l’IPR non è un intervento isolato, bensì parte di un progetto normativo di ben più ampio respiro, come dimostrato dalla presentazione della nuova proposta di direttiva sui servizi di pagamento e sulla moneta elettronica nel mercato interno (PSD3) e della proposta di regolamento sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSR), nell’ambito delle quali è probabile che l’obbligatorietà di introduzione del servizio di verifica del beneficiario trovi una collocazione più organica. Tali futuri provvedimenti sono volti ad armonizzare ulteriormente il quadro normativo dei sistemi di pagamento digitali, rafforzandone la sicurezza, l’innovazione e la trasparenza, nonché integrando le esperienze maturate con l’IPR. Ciò consentirà di consolidare il VoP come uno strumento standard, inserito in un mercato dei servizi di pagamento digitali maturo, dinamico e in grado di soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e prestatori di servizi.
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