Referendum 8-9 giugno: più responsabilità negli infortuni sul lavoro
Referendum abrogativo 8-9 giugno 2025: guida al quesito sulla responsabilità integrale del committente per infortuni sul lavoro in imprese appaltatrici.

Il prossimo 8 e 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere il proprio voto su diversi referendum. Le date coincidono con l’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative e le votazioni si svolgeranno su due giorni: la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.
Sono cinque i quesiti referendari abrogativi che hanno ottenuto l’ammissibilità dalla Corte Costituzionale. Quattro riguardano temi legati al mondo del lavoro. Uno di questi verte sulla responsabilità solidale dell’imprenditore committente in caso di infortuni nelle imprese appaltatrici: vediamo cosa prevede in dettaglio.
Referendum 2025: il quesito sugli infortuni di lavoro
Il quesito referendario che esamineremo in questo articolo si concentra sull’articolo 26, comma 4, del Dlgs 81/2008. Questa norma stabilisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori impiegati, anche nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Secondo la disciplina oggi in vigore, in caso di infortunio subito da un lavoratore impiegato in un appalto, subappalto o somministrazione, l’imprenditore committente (ovvero colui che commissiona il lavoro) è solidalmente responsabile con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Questa responsabilità copre i danni per i quali il lavoratore non sia stato risarcito o indennizzato dall’INAIL o dall’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo).
Tuttavia, la stessa norma introduce un’importante eccezione: la responsabilità solidale del committente non si applica ai danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Ciò significa che se l’infortunio è causato da un rischio intrinseco e tipico dell’attività specialistica svolta dall’impresa appaltata o subappaltata, il committente non risponde in solido per i danni non coperti dall’INAIL/IPSEMA.
Cosa chiede il referendum
Il quesito referendario mira all’abrogazione parziale dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. L’obiettivo è eliminare l’eccezione che limita la responsabilità solidale del committente. Nello specifico, si chiede di abrogare la seguente parte del testo normativo:
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Cosa cambia se vince il “Sì”
Se il “Sì” dovesse prevalere, la parte di norma sopra citata verrebbe abrogata. L’effetto sarebbe l’eliminazione della limitazione alla responsabilità solidale del committente. Di conseguenza, la responsabilità solidale dell’imprenditore committente con l’appaltatore e i subappaltatori si applicherebbe in modo pieno e integrale per tutti i danni non indennizzati dall’INAIL o dall’IPSEMA, senza più alcuna eccezione legata ai rischi specifici dell’attività svolta dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Questo ripristinerebbe l’ampiezza originaria della responsabilità solidale del committente, così come era prevista dalla legge prima delle modifiche normative che avevano introdotto l’eccezione. La Corte Costituzionale ha ritenuto il quesito ammissibile perché chiaro e semplice, riconoscendo che la sua finalità è inequivocabilmente quella di rafforzare la responsabilità solidale e ripristinarne l’originaria estensione, precedentemente prevista dalla Legge n. 296 del 2006 senza limitazioni.
In sintesi: un voto favorevole (“Sì”) renderebbe il committente solidalmente responsabile per i danni non coperti da INAIL/IPSEMA anche se l’incidente fosse strettamente legato alla natura specifica del lavoro appaltato.
Cosa succede se vince il “No”?
Se il quesito referendario abrogativo dovesse risultare in prevalenza respinto, rimarrebbe in vigore l’attuale normativa, che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti da rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
In questo scenario, le vittime di infortuni sul lavoro in tali contesti potrebbero avere minori possibilità di ottenere un risarcimento completo, dovendo fare affidamento principalmente sull’assicurazione sociale INAIL o su azioni legali nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore.