Dipendenti PA senza diritto a pensione: sì ai contributi volontari

Anche i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza pensione possono versare i contributi volontari per accedere al trattamento.

Mag 9, 2025 - 08:12
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Dipendenti PA senza diritto a pensione: sì ai contributi volontari

L’INPS apre alla possibilità di versare i contributi volontari per i dipendenti della PA cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato il diritto alla pensione. I nuovi chiarimenti intervengono sul Messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, che in parte modifica le disposizioni della Circolare INPDAP n. 11 del 17 maggio 2006.

Pensione di vecchiaia per i cessati al 31 luglio 2010

In caso di cessazione dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver raggiunto il requisito contributivo per percepire  il trattamento pensionistico, questi lavoratori erano rimasti senza reddito. Per non perdere i contributi già versati, tuttavia, viene ora chiarito che possono presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari per poi presentare anche una richiesta per la valorizzazione di periodi contributivi tramite riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo.

Si tratta di una procedura illustrata con il Messaggio n. 1431 del 7 Maggio 2025, attraverso il quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si rivolge ai dipendenti pubblici che in tale data non erano ancora in possesso dell’anzianità contributiva minima necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia ma che avevano già raggiungo il requisito anagrafico per il collocamento a riposto. Si tratta nello specifico, delle seguenti casse:

  • Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
  • Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);
  • Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
  • Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).

Come ottenere la pensione, caso per caso

Il nuovo Messaggio INPS analizza le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi. Ecco una sintesi di quanto illustrato, caso per caso.

Cassa CTPS (Settore Statale)

Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione, è stata disposta la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Questo processo preclude la possibilità di presentare domande per riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo in futuro. Tuttavia, gli assicurati già in possesso dell’anzianità minima per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, possono richiedere l’autorizzazione per il versamento dei contributi volontari.

Durante il versamento di contributi volontari, non sarà però possibile presentare domande per la valorizzazione dei periodi contributivi, poiché la decadenza dei termini per le istanze di riscatto, ricongiunzione e simili rimane invariata.

Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG

Per gli assicurati alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la situazione è diversa: la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO è possibile solo su richiesta degli interessati. Gli assicurati che desiderano trasferire i contributi già versati presso le suddette Casse al FPLD devono farne esplicita richiesta.

Come nel caso della CTPS, non sarà possibile presentare domande di riscatto, ricongiunzione o computo dei servizi oltre i termini decadenziali previsti, una condizione che è stata esplicitamente confermata dal Messaggio n. 2802/2024. Nonostante ciò, agli assicurati delle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG è comunque consentito il versamento di contributi volontari.

Anche in questo caso, durante il periodo di versamento volontario, non sarà però possibile chiedere la valorizzazione dei periodi contributivi. È stata altresì ribadita la parziale modifica della circolare INPDAP n. 11/2006 in relazione a questa tematica.

Decadenza termini di valorizzazione contributivi

Il Messaggio chiarisce che, in tutti i casi di cessazione dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza diritto a pensione, restano applicabili i termini di decadenza per la presentazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo. Questo significa che, anche nel caso di versamento dei contributi volontari, non sarà possibile presentare domande per la valorizzazione dei periodi contributivi se non all’interno dei termini stabiliti dalla normativa vigente.