Quando i crediti del Superbonus ceduti tornano nella disponibilità del cedente?
Con la risposta a interpello n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento circa l’utilizzo della c.d. piattaforma per la cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Talvolta, infatti, capita che il cedente, che abbia un accordo per la cessione del proprio credito, non riesca a perfezionare la cessione […] L'articolo Quando i crediti del Superbonus ceduti tornano nella disponibilità del cedente? proviene da Iusletter.

Con la risposta a interpello n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento circa l’utilizzo della c.d. piattaforma per la cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus.
Talvolta, infatti, capita che il cedente, che abbia un accordo per la cessione del proprio credito, non riesca a perfezionare la cessione perché l’acquirente non formalizza l’accettazione attraverso la piattaforma telematica, lasciandolo in una situazione di incertezza circa l’effettivo perfezionarsi della cessione stessa, e rischiando magari di perdere anche l’alternativa di portarsi in compensazione il credito in proprio.
Sotto questo aspetto, purtroppo l’Agenzia delle entrate lascia passare poche speranze a chi si trova in questa situazione: infatti, fino a quando i crediti permangono nella piattaforma nello stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, il cedente non può fruirne in alcun modo.
Solo all’esito dell’eventuale rifiuto da parte del cessionario, i crediti tornano nella disponibilità dell’originario titolare del beneficio fiscale, il quale ne potrà fruire come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di superbonus con la risposta a interpello n. 130 del 13 maggio 2025.
Già nella propria guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti, pubblicata nel gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i crediti ricevuti (ossia i crediti che altri soggetti hanno ceduto all’utente, oppure che sono maturati direttamente in capo allo stesso utente), sono distinti tra crediti “in attesa di accettazione”, “accettati” e “rifiutati”. I crediti maturati in capo allo stesso utente (prima cessione) sono già impostati come “accettati”.
Se tali crediti sono rifiutati dal cessionario, questi rimangono indicati nel prospetto, ma non sono utilizzabili in compensazione dal titolare della detrazione.
Costui potrà cedere nuovamente i crediti rifiutati (inviando una nuova comunicazione di cessione) o usufruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Lo stesso vale, quindi, anche nel caso in cui i crediti permangano nello stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, impedendo, quindi, all’originario beneficiario del credito di fruirne in qualunque modo (se non all’esito dell’eventuale espresso rifiuto da parte del cessionario).
L'articolo Quando i crediti del Superbonus ceduti tornano nella disponibilità del cedente? proviene da Iusletter.