Precetto ed elementi essenziali: la Cassazione sulle ipotesi di nullità

“Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.” Questo quanto affermato dalla […] L'articolo Precetto ed elementi essenziali: la Cassazione sulle ipotesi di nullità proviene da Iusletter.

Mag 15, 2025 - 10:44
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Precetto ed elementi essenziali: la Cassazione sulle ipotesi di nullità

“Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.”

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento evidenziando che, se l’erronea indicazione degli estremi del titolo non comporta incertezza sul diritto azionato dal creditore a procedere all’esecuzione forzata, il vizio che si determina è irrilevante e non implica nullità del precetto.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta avverso un atto di intimazione basato su sentenza, privo dell’indicazione, al suo interno, sia del provvedimento di concessione dell’esecutorietà che della data di apposizione della formula esecutiva sulla stessa.

Il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione dichiarando l’illegittimità del precetto per violazione del disposto normativo di cui all’art. 654, co. 2° cpc., il quale dispone che debba farsi menzione nell’atto del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del titolo azionato.

Avverso la sentenza resa dal giudice di prime cure, veniva proposto direttamente ricorso in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge, per aver esteso, per analogia, la disposizione eccezionale riguardante la regolarità dell’atto di precetto su decreto ingiuntivo alla diversa ipotesi di precetto fondato su sentenza.

La Suprema Corte, esaminati i motivi del ricorso, preliminarmente ha escluso che la sentenza resa in primo grado fosse appellabile, dal momento che la natura formale del vizio denunciato – l’omessa indicazione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva – conducendo ad una decisione inappellabile, sarebbe stata suscettibile unicamente di ricorso per Cassazione.

Quindi, come a più riprese ribadito, la Corte ha nuovamente confermato che, fatta eccezione per l’ipotesi di intimazione su decreto ingiuntivo, quando questa è fondata su un diverso titolo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione, non è necessario indicare la data di apposizione della formula esecutiva sull’atto, né quella di esecuzione di detta formalità, non potendosi applicare l’art. 654, comma 2, c.p.c. in quanto norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

La decisione in commento, d’altronde, appare coerente con quanto precedentemente affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, circa la validità del precetto, anche nel diverso caso di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale il titolo che lo sorregga.

Per la Suprema Corte, dunque, l’omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva su un titolo diverso dal decreto ingiuntivo, non inficia la validità ed efficacia dell’atto di precetto.

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