Possesso vale titolo: sì ma per la legittimazione attiva
Sappiamo bene che nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dai consumatori in materia bancaria, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società cessionaria del credito è all’ordine del giorno.Altrettanto noto è che le parti opponenti sono solite sottolineare l’irrilevanza della produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della […] L'articolo Possesso vale titolo: sì ma per la legittimazione attiva proviene da Iusletter.

Sappiamo bene che nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dai consumatori in materia bancaria, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società cessionaria del credito è all’ordine del giorno.
Altrettanto noto è che le parti opponenti sono solite sottolineare l’irrilevanza della produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della cessione del credito e l’imprescindibilità della produzione del contratto di cessione.
Tale ultima mancanza, in realtà, può essere sopperita da tutta una serie di elementi presuntivi che ben possono essere valorizzati ai fini di ritenere comunque provata la titolarità del credito.
Ed infatti, spesso si trascura il fatto che il possesso del titolo in capo alla cessionaria, la produzione di un estratto conto predisposto dalla cedente, l’assenza di richieste di adempimento da parte della cedente, hanno un’unica ragione logica: la titolarità del credito da parte della società opposta.
È a questa conclusione che è giunta recentemente la giurisprudenza di merito suffragata da altrettanta giurisprudenza di legittimità.
Nello specifico, con la recentissima ordinanza dello scorso 25 marzo 2025, il Tribunale di Terni ha ritenuto che “nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall’avviso in GU (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; Cass., n. 29872 del 20/11/2024; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l’assolvimento dell’onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell’avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l’inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e sono stati forniti elementi presuntivi che ben possono essere valorizzati ai fini della prova della titolarità del credito (Cass., n. 10200/2021;. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; Tribunale di Napoli, 26/07/2022; Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d’Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024), quali la sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall’avviso pubblicato in GU, il possesso del titolo in capo alla cessionaria, la produzione dell’estratto conto predisposto dalla cedente, e la dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso”.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
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