Polizze catastrofali: proroga per le PMI, 3 mesi senza sanzioni per le grandi aziende

Polizze catastrofali rinviate al 31 ottobre per le medie imprese e al 2026 per le piccole aziende, partono subito le grandi aziende ma con 90 giorni senza sanzioni.

Mar 31, 2025 - 13:13
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Polizze catastrofali: proroga per le PMI, 3 mesi senza sanzioni per le grandi aziende

Il Governo ha approvato una proroga differenziata per l’obbligo di stipulare polizze catastrofali, con le imprese di media dimensione che hanno tempo fino al 1° ottobre mentre le micro e piccole realtà fino al 1° gennaio 2026; la scadenza del 31 marzo resta per le grandi imprese, che però hanno 90 giorni di tolleranza senza sanzioni per adeguarsi.

Le novità sono inserite in un decreto legge approvato dal consiglio dei ministri il 28 marzo, che sostanzialmente va incontro alle richieste delle imprese.

Obbligo polizza catastrofale: le nuove scadenze

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Il mancato adempimento fa scattare multe che vanno da 100mila a 500mila euro e impedisce l’accesso ad agevolazioni pubbliche (compresi gli eventuali benefici fiscali che vengono stabiliti a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali. Le nuove scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti:

  • micro e piccole imprese 1 gennaio 2026;
  • medie imprese 1 ottobre 2025;
  • grandi imprese 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe.

Come funziona l’obbligo di polizze contro le calamità naturali

La norma che obbliga le aziende a stipulare queste assicurazioni a copertura dei rischi contro le calamità naturali è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024; era previsto che scattasse entro la fine dello scorso anno, poi è intervenuto un primo slittamento stabilito dal Milleproroghe. Le imprese hanno però continuato a protestare, lamentando anche una scarsa chiarezza normativa e la conseguente difficoltà nella scelta della soluzione più idonea. C’è stata il tentativo di inserire una nuova proroga nell’ambito della legge di conversione del Decreto Bollette attualmente in discussione alla Camera ma alla fine l’esecutivo è intervenuto con un decreto.

La posizione di imprese e assicurazioni

La copertura assicurativa riguarda immobili e beni strumentali, ma la mancanza di dettagli sui beni da tutelare è fra i punti critici sollevati dal mondo imprenditoriale. Il presidente di Confartigianato Marco Granelli ritiene che ora si debba utilizzare il tempo a disposizione per fare chiarezza su molti aspetti ancora oscuri del decreto attuativo (Decreto 18/2025, con il nuovo Regolamento e gli schemi di polizza): beni da assicurare, danni da risarcire, confrontabilità delle offerte delle assicurazioni.

Molto simile la posizione di Confcommercio, che ritiene necessario un tavolo di confronto e monitoraggio permanente con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese e delle assicurazioni e dei ministeri competenti. Di fatto, si parte lunedì 31 marzo con il tavolo di confronto tra MIMIT, organizzazioni imprenditoriali e ANIA.

L’ANIA, che rappresenta le imprese assicurative, ritiene comprensibile la proroga ma stimola le imprese ad adeguarsi per tempo. «Il segmento cui si concede più tempo è anche quello maggiormente esposto – segnala i presidente, Giovanni Liverani -: auspico che le micro e piccole imprese italiane non aspettino l’ultimo momento per avviare la ricerca delle migliori soluzioni, peraltro già disponibili per tutte le categorie di imprese, confrontando prezzi e livelli di servizio, consapevoli che prima si assicureranno, prima si garantiranno uno scudo di protezione per la loro presenza sui mercati».

L’Associazione ha intanto pubblicato le sue FAQ per chiarire su chi ricade l’obbligo assicurativo (compreso l’affittuario o l’utilizzatore di fabbricati, impianti e attrezzature concessi in locazione se non risulta già assicurati dal proprietario)  L’obbligo vale anche per le abitazioni a uso promiscuo se utilizzate per l’esercizio dell’attività di impresa.