Piano del consumatore e pagamento parziale del creditore ipotecario

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi su una vicenda avente ad oggetto un piano del consumatore che prevedeva il pagamento parziale del creditore ipotecario, ha chiarito alcune importanti questioni in materia di sovraindebitamento. Cass. civ. sez. I, ord. 11 aprile 2025 n. 9549 La fattispecie alla base della decisione riguardava un piano […] L'articolo Piano del consumatore e pagamento parziale del creditore ipotecario proviene da Iusletter.

Mag 7, 2025 - 19:05
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Piano del consumatore e pagamento parziale del creditore ipotecario

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi su una vicenda avente ad oggetto un piano del consumatore che prevedeva il pagamento parziale del creditore ipotecario, ha chiarito alcune importanti questioni in materia di sovraindebitamento.

Cass. civ. sez. I, ord. 11 aprile 2025 n. 9549

La fattispecie alla base della decisione riguardava un piano del consumatore che prevedeva il soddisfacimento del credito ipotecario di una banca nella misura del 75%, suddiviso in 129 rate mensili. 

L’opposizione della banca all’omologazione del piano veniva respinta dal Tribunale di Vasto. La prima proponeva dunque ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la banca contestava la decisione del Tribunale per aver ritenuto ammissibile un piano che prevedeva non solo lo stralcio del pagamento, ma anche la sua dilazione pluriennale.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che il termine (al massimo) annuale di cui all’art. 8.4 l. 3/2012, decorrente dall’omologazione della proposta del piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l’intera misura prevista dal piano.

Diversamente ragionando, infatti, verrebbe meno la ratio sottesa all’istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore ad essere soddisfatto nella massima misura (e nel minor tempo) possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti per lui sostenibile.

Con il secondo motivo la banca denunciava la valutazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile in via analogica al piano del consumatore la disciplina del concordato preventivo, la quale sottopone all’autorizzazione dei creditori il piano proposto dal debitore.

A tal riguardo la Cassazione ha precisato che nel piano del consumatore, per precisa scelta del legislatore, non è prevista alcuna votazione dei creditori e non è richiesta alcuna maggioranza dei consensi perché il giudice possa omologare il piano. A ciascun creditore rimane solo la possibilità di contestare la convenienza e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, veniva censurato il provvedimento impugnato per aver ritenuto non dovuta alcuna forma di ristoro del creditore privilegiato per la parte di credito eccedente il valore di realizzo del bene ipotecato dalla banca.

Nell’accogliere tale motivo di ricorso, la Corte ha precisato che “Laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto ad un ulteriore soddisfacimento nella misura prevista per gli altri creditori chirografari”.

Diversamente, infatti, il creditore privilegiato – una volta rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio – potrebbe essere pagato in misura percentuale inferiore a quella riservata ai creditori chirografari grazie al riparto tra di loro del ricavato della vendita degli altri beni del debitore.

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