Omessa fatturazione: le sanzioni amministrative

Che cosa succede quando un operatore economico obbligato ad emettere fattura elettronica, emette fatture in formati diversi non validi? In quali problemi può incorrere il cedente/prestatore e il cessionario/committente l’operazione? In questo contributo andiamo ad analizzare il regime sanzionatorio che riguarda la ritardata o omessa fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. La normativa di riferimento […] L'articolo Omessa fatturazione: le sanzioni amministrative proviene da Fiscomania.

Apr 24, 2025 - 16:07
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Omessa fatturazione: le sanzioni amministrative

Che cosa succede quando un operatore economico obbligato ad emettere fattura elettronica, emette fatture in formati diversi non validi? In quali problemi può incorrere il cedente/prestatore e il cessionario/committente l’operazione?

In questo contributo andiamo ad analizzare il regime sanzionatorio che riguarda la ritardata o omessa fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. La normativa di riferimento è dettata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 la quale prevede che per la fattispecie di sotto fatturazione, omessa fatturazione o di indicazione in fattura di aliquota inferiore è prevista una sanzione amministrativa del 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Inoltre, è opportuno ricordare che la stessa disposizione stabilisce che, per l’omessa/irregolare fatturazione e successiva omessa/irregolare registrazione, la sanzione sia unica.


Omessa fatturazione: regime sanzionatorio

La fattura emessa in un formato diverso da quello elettronico è da considerarsi inesistente. La fattura inesistente è a tutti gli effetti una fattura non emessa. Tutte le fatture che non transitano dal Sistema di Interscambio devono essere considerate come inesistenti. Questo significa che, in pratica, è come se la fattura, operativamente, non sia mai stata emessa. Questo aspetto è molto importante in quanto può creare dei problemi sia per il cedente che per il cessionario dell’operazione.

Il cedente/prestatore e il cessionario/committente al verificarsi di questa fattispecie incorrono nelle sanzioni indicate dall’articolo 6, del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie che vado ad analizzare di seguito.


Sanzioni per il cedente/prestatore

In capo al cedente/prestatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 70% dell’imposta non correttamente documentata. In caso di omessa fatturazione che non incide sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione è fissa, che varia da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000.

Con la risposta interpello n. 528/E/19, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, a fronte della tardiva trasmissione della fattura elettronica, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro (ex art. 6 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97), qualora l’emissione avvenga entro il termine per la liquidazione periodica IVA di riferimento e non abbia inciso sulla stessa. Si tratta, in questo caso, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, di una violazione “formale“, posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale“.

In caso di operazione con IVA non esposta (vedi i casi di operazioni esenti IVA, oppure di reverse charge, etc), la sanzione è variabile, del 5% dei corrispettivi. Queste sono tutte le sanzioni applicabili nei casi di fattura elettronica omessa per quanto riguarda il cedente/prestatore dell’operazione.

Tabella di riepilogo

Il ritardo, l’omissione o gli errori nell’invio della fattura elettronica può comportare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.

In caso di più violazioni di obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, sulla base del principio del cumulo giuridico.


Sanzioni per il cessionario/committente

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità allAgenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.

Nelle ipotesi in cui entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa oppure quando la stessa è stata emessa in maniera irregolare, per non incorrere in sanzioni il cessionario o il committente deve comunicare alle Entrate l’omissione o l’irregolarità. Per questa operazione deve essere emessa un’autofattura elettronica utilizzando lo specifico codice TD29, ricordando che non devono coincidere cedente/prestatore concessionario/committente pena scarto del tracciato (codice errore 471).

La procedura di regolarizzazione, pertanto, può essere schematizzata come segue:

  • Presentare e trasmettere un’autofattura al Sistema di Interscambio contraddistinta da uno specifico codice “Tipo documento” (TD29), la quale sostituisce l’obbligo di presentazione di autofattura in formato analogico;
  • Versare, entro lo stesso termine, l’imposta, se dovuta, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 9399 (codice tributo utilizzabile per la regolarizzazione delle “operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”, R.M. 24.5.2020 n. 69);
  • Annotare l’autofattura emessa nel registro degli acquisti riportando il riferimento al modello F24 con cui è stata versata la maggiore imposta, ove dovuta. Contestualmente, per regolarizzare l’operazione, deve essere versata l’IVA indicata in autofattura. Trattandosi di autofatturazione, l’Iva può essere portata in detrazione in sede di liquidazione periodica.

L’autofattura elettronica sostituisce il visto che, in precedenza all’applicazione della fattura elettronica, doveva essere apposto a cura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul documento.

Ravvedimento operoso omessa fatturazione

Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso, ovvero, le sanzioni sono ridotte di:

  • 1/9, entro 90 giorni dall’effettuazione dell’omissione o dell’errore;
  • 1/8, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7, oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Sanzioni fatturazione elettronica e l’emissione della fattura

Il regime sanzionatorio deve essere valutato sulla base del momento in cui è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica:

  • In caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento;
  • In caso di fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni fatturazione elettronica: codice tributo modello F24

In caso di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni. Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.


Assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le operazioni esenti come deve essere assolta? Può esserci una sanzione per Fattura Elettronica omessa in caso di problemi con il pagamento del bollo?

Altro aspetto che può portare all’applicazione di sanzioni legate alla Fattura Elettronica è l’assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo Iva di importo superiore a 77,47 euro è previsto l’assolvimento del bollo. In particolare deve essere versato il bollo di 2,00 euro a cura del soggetto cedente/prestatore. Questo secondo le regole indicate nel D.M. 17 giugno 2014. In sintesi, il cedente/prestatore deve procedere con la seguente procedura:

  • Indicare nell’apposito spazio della fattura in formato XML l’imposta di bollo;
  • Versare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo annuale entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta;
  • Utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 2501.

Nel caso in cui l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, è necessario inserire la marca da bollo anche nel corpo della fattura. Mi riferisco all’indicazione della stessa nella parte numerica, in modo che venga ricompresa nel totale documento.


Consulenza fiscale online

Le problematiche legate alla fattura elettronica possono essere le più disparate. Sicuramente incorrere nella fattispecie di fattura elettronica omessa non è piacevole. Le sanzioni in cui si può incorrere sono elevate e riguardano sia il cedente che il cessionario.

Per il cedente si tratta di sanzioni sicuramente più gravose. Per il cessionario, invece, la situazione è più mite. Egli, infatti, ha facoltà di regolarizzare la situazione in autonomia emettendo autofattura. Questo aspetto sicuramente può aiutare ad evitarsi l’applicazione della sanzione. Inoltre, con l’emissione dell’autofattura vi è anche la possibilità di detrarsi l’Iva. 

In generale quello che posso consigliarti è di prestare la massima attenzione all’emissione in modo corretto della Fattura Elettronica. In caso contrario, affidati sempre la tuo Commercialista di fiducia.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

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