Con una interessantissima pronuncia emessa l’11 aprile 2025, il Tribunale di Como è intervenuto in tema di interpretazione delle clausole inserite in una polizza di assicurazione contro i danni ad un immobile.
In breve, una coppia di nazionalità inglese, proprietaria di una casa nel comune di Laglio, sottoscriveva – grazie ad un amico che aveva fatto da tramite con l’assicuratore italiano – un contratto di assicurazione contro i danni all’immobile attivando anche la garanzia di “incendio ed altri danni alla casa” e di “eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico di neve”, che includeva, secondo le definizioni di polizza, “uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria” con inclusione anche degli “eventuali danni da bagnamento all’interno del fabbricato se l’evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi”.
Successivamente, proprio a causa di un gravissimo nubifragio, l’immobile degli istanti subiva ingenti danni e i proprietari richiedevano alla compagnia assicurativa di essere indennizzati così come previsto dal contratto di assicurazione. Loro malgrado, tuttavia, ricevano il diniego da parte dell’Assicuratore, sul presupposto che la polizza non fosse operativa, in quanto il danno era stato provocato da un’“inondazione – alluvione”, evento questo che era non oggetto di copertura assicurativa. Ne seguiva un’inevitabile azione giudiziaria, nella quale gli istanti richiedevano: i) l’accertamento dell’operatività della polizza, con conseguente riconoscimento dei danni subiti in conseguenza del nubifragio; (ii) in subordine, l’accertamento della responsabilità dell’intermediario, che non aveva fornito informazioni esaustive sull’ambito di operatività del contratto.
Il Tribunale di Como, nel respingere la domanda, chiariva che i coniugi, nel sottoscrivere la polizza, non avevano attivato la specifica clausola denominata “inondazioni, alluvioni”, che includeva, appunto, l’evento atmosferico responsabile dell’allagamento dell’immobile. Nello specifico, durante il giudizio era stato dimostrato che i consistenti danni alla proprietà erano derivati dallo straripamento di un vicino torrente, la cui ondata di acqua e fango aveva invaso la loro casa, devastandola.
Ciò che in questo caso appare di interesse, è il fatto che la decisione del Giudice è stata motivata con il ricorso al principio della “causalità adeguata” (richiamato anche dalla Suprema Corte, cfr. sent. 16123/2010), secondo cui, laddove un giudizio debba basarsi su “termini ipotetici”, si dovrebbe “attribuire rilievo, all’interno della sequenza causale, solo a quei fattori che non appaiano – secondo una valutazione ex ante – del tutto inverosimili”.
Applicando tale principio, a parere del Tribunale, se è vero che l’allagamento è stato causato dalle forti piogge, è altrettanto vero che non sono state queste ultime a provocare i danni all’immobile bensì il conseguente allagamento, evento, non coperto dalla polizza.
A tal proposito, il Giudice, interpretando le clausole contrattuali, evidenziava le differenze tra la garanzia attivata dagli istanti, comprensiva dei danni da “bagnamento”, e quella per danni da “inondazioni e alluvioni”, che copriva tutti i danni materiali provocati da fuoriuscita d’acqua conseguente anche da terremoto, andando dunque a includere tutte le ipotesi di eventi atmosferici di allagamento.
Tale pronuncia impone un’attenta riflessione in relazione ai prodotti assicurativi a protezione dei danni all’immobile: è essenziale, all’atto di sottoscrizione di un contratto assicurativo, esaminare con cura e attenzione la casistica coperta da ciascuna clausola contrattuale, per scegliere il prodotto più confacente alle proprie esigenze, evitando di attivare garanzie inutili, a scapito, invece, di protezioni necessarie. Spesso la differenza tra una tutela e l’altra è talmente labile da generare facili fraintendimenti. È per questo che sarebbe opportuno approfondire con attenzione ogni aspetto del contratto, prima di sottoscriverlo.