Messaggi Whatsapp: possono essere considerati validi elementi probatori?

Con ordinanza n. 1254 del 18.1.2025 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’utilizzo in giudizio, quale mezzo di prova documentale, delle copie fotografiche dei messaggi Whatsapp, ribadendone la validità. La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un committente che si era rivolto ad una società specializzata per la fornitura […] L'articolo Messaggi Whatsapp: possono essere considerati validi elementi probatori? proviene da Iusletter.

Mar 11, 2025 - 12:31
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Con ordinanza n. 1254 del 18.1.2025 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’utilizzo in giudizio, quale mezzo di prova documentale, delle copie fotografiche dei messaggi Whatsapp, ribadendone la validità.

La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un committente che si era rivolto ad una società specializzata per la fornitura di serramenti da installare presso la propria abitazione.

Nonostante le parti avessero pattuito, pur in assenza di un contratto in forma scritta, il prezzo complessivo dell’intera operazione in euro 28.050,00, il committente non aveva corrisposto quanto dovuto, asserendo di aver concordato con la ditta fornitrice una cifra di favore di importo inferiore.

Assumeva, inoltre, di aver corrisposto l’intera somma mediante il versamento di un assegno bancario in favore di uno dei comproprietari della ditta fornitrice.

Il ricorso veniva accolto dal giudice di prime cure, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la ditta fornitrice lamentando, tra le altre cose, l’erronea valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze delle prove orali assunte, da cui sarebbe emerso il titolo della pretesa azionata.

La Corte d’Appello di Milano, chiamata a decidere della questione, accoglieva il gravame, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, secondo il giudice di secondo grado, “dalle dichiarazioni rese dalla teste F.F. era emerso che il A.A. avrebbe dovuto versare alla F.lli B.B. l’importo di euro 25.500,00 (…)  che tale ricostruzione era corroborata dalla comunicazione intercorsa tra il A.A. e F.F. in data 30 agosto 2018, con la quale il primo, per iscritto, tramite messaggio whatsapp, confermava la debenza dell’importo portato dalla fattura in questione all’esito dell’ultimazione della installazione”.

Avverso tale pronuncia il committente proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché delle norme del Codice dell’amministrazione digitale, per avere la Corte di merito valutato erroneamente le prove documentali e testimoniali in ordine all’accordo raggiunto per la fornitura e per aver utilizzato, a fini probatori, la copia fotografica del messaggio whatsapp senza alcuna certezza sulla riconduzione al suo autore.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine a tale doglianza, ha ribadito il principio, già precedentemente espresso (Cass. Sez. U Sent. 11197 del 27.4.2023), per cui “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”.

E ciò in quanto “il messaggio di posta elettronica (c.d. email) e così i messaggi whatsapp  costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c.”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano, e condannato il ricorrente committente alla refusione delle spese processuali in favore della ditta fornitrice di serramenti.

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