Il trattamento di MCC nel concordato minore

Nel concordato minore in presenza di crediti garantiti dal fondo pubblico di garanzia, il ricorrente deve prevedere in modo specifico il classamento della Banca e del fondo, prestando particolare attenzione alla valutazione del merito creditizio effettuata dalla Banca al momento dell’erogazione del finanziamento, in modo da prevedere un possibile trattamento differenziato o contestazione dei crediti. […] L'articolo Il trattamento di MCC nel concordato minore proviene da Iusletter.

Mag 12, 2025 - 11:29
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Il trattamento di MCC nel concordato minore

Nel concordato minore in presenza di crediti garantiti dal fondo pubblico di garanzia, il ricorrente deve prevedere in modo specifico il classamento della Banca e del fondo, prestando particolare attenzione alla valutazione del merito creditizio effettuata dalla Banca al momento dell’erogazione del finanziamento, in modo da prevedere un possibile trattamento differenziato o contestazione dei crediti.

Tribunale di Modena, 03 febbraio 2025

Così il Tribunale di Modena si è espresso in seguito alla presentazione del ricorso per l’accesso alla procedura di concordato minore.

Nel caso di specie, stante la presenza di un debito assistito da garanzia del fondo pubblico, il ricorrente pur prevedendo il classamento dei creditori a norma di quanto sancito dall’art. 74 CCII (il quale sancisce l’obbligatorietà del classamento dei creditori assistiti da garanzie di terzi), non sembra far fronte al concreto rischio di escussione da parte del garante pubblico.

Infatti, il piano proposto dal debitore contempla due ipotesi differenti: la prima considera la mancata escussione della garanzia, con la Banca collocata in una specifica classe, la seconda l’escussione della garanzia, con l’intervento del Fondo.

Tuttavia, il Giudice osserva che tale impostazione è insoddisfacente, soprattutto per l’indeterminatezza che genera nei confronti degli altri creditori. Il rischio di escussione della garanzia è infatti un evento concreto, che non può essere ignorato, come invece sembra avvenire nella prima ipotesi.

Pertanto, il debitore è invitato a operare una scelta chiara: se la titolarità del credito resta alla banca, occorrerà mantenere la classe specifica, ma considerando comunque la potenziale pretesa di MCC, da trattare ex art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII.

Tale articolo, applicabile in via analogica al concordato minore, presuppone che al momento della presentazione del ricorso sia necessario indicare i fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.

Invece, se il credito è già stato escusso da parte della Banca e di conseguenza nella titolarità del garante pubblico, potrà evitarsi la formazione obbligatoria di classi.

Infine, il Giudice richiama l’attenzione sul tema del merito creditizio, stabilendo che il debitore dovrà approfondire se vi siano stati comportamenti negligenti da parte degli istituti eroganti, anche al fine di contestare l’esistenza o l’entità del credito garantito.

Tale aspetto è rilevante non solo in sede di omologa, ma anche in chiave di un possibile trattamento differenziato o contestazione dei crediti stessi.

Il Tribunale, pur affermando l’appetibilità per i creditori del piano proposto, ha invitato il ricorrente ad operare delle integrazioni propedeutiche all’ammissibilità del piano.

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