Il datore deve attestare il pagamento della retta per il bonus asilo nido

![CDATA[L’INPS, con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha reso noto che per fruire del bonus asilo nido, di cui all’art. 1, c. 355 della Legge 232/2016, se la struttura frequentata dal bambino è aziendale, è necessaria l’attestazione del datore di lavoro dell’avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga. Come si ricorderà la citati disposizione normativa ha disposto per i nuovi nati dal 1° gennaio 2016, la corresponsione, a decorrere dall’anno 2017, di un buono su base annua parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. A tal prorposito, l’istituto previdenziale illustra i requisiti per accedere al bonus, gli elementi che determinano l’importo dello stesso e le istruzioni per la presentazione delle domande per il 2025, tenendo conto delle novità previste dalla Legge 207/2024 che ha incrementato l’ammontare del contributo. Riguardo alle condizioni che devono essere possedute, nel caso in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario, viene precisato che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno di durata almeno semestrale: straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato ai cittadini italiani; titolare di Carta blu; titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo; permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per lavoro stagionale;  permesso di soggiorno per assistenza minori; permesso di soggiorno per protezione speciale; permesso di soggiorno per casi speciali; permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina. Come anticipato la Legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha disposto l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni. Quindi, dal 2025, per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, il contributo va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro in relazione al valore dell’ISEE. Mentre, per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo varia da 1.500 euro a 3.600 euro. Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo. La domanda di contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati oppure per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche In ogni caso, il contributo asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; mentre il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e che ha dimora abituale nel medesimo comune. Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido. Non sono inoltre rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del post-scuola e l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria. L’INPS precisa che il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico dell’utente e che le spese rimborsabili sono esclusivamente: la retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata, l’importo relativo all’imposta di bollo e l’IVA agevolata. Infine si ricorda che per provare il pagamento bancario deve essere allegato alternativamente: la copia del bonifico bancario/postale attestante l'esecuzione del pagamento mensile, l’assegno bancario non trasferibile, le altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in argomento (ad esempio, pagamenti con carta di credito, carta di debito, bancomat) sostenuta dal richiedente il contributo, la ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA e, come ricordato all’inizio, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro dell’avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.]]

Mar 22, 2025 - 02:48
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Il datore deve attestare il pagamento della retta per il bonus asilo nido
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L’INPS, con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha reso noto che per fruire del bonus asilo nido, di cui all’art. 1, c. 355 della Legge 232/2016, se la struttura frequentata dal bambino è aziendale, è necessaria l’attestazione del datore di lavoro dell’avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.

Come si ricorderà la citati disposizione normativa ha disposto per i nuovi nati dal 1° gennaio 2016, la corresponsione, a decorrere dall’anno 2017, di un buono su base annua parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

A tal prorposito, l’istituto previdenziale illustra i requisiti per accedere al bonus, gli elementi che determinano l’importo dello stesso e le istruzioni per la presentazione delle domande per il 2025, tenendo conto delle novità previste dalla Legge 207/2024 che ha incrementato l’ammontare del contributo.

Riguardo alle condizioni che devono essere possedute, nel caso in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario, viene precisato che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno di durata almeno semestrale:

  • straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato ai cittadini italiani;
  • titolare di Carta blu;
  • titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  •  permesso di soggiorno per assistenza minori;
  • permesso di soggiorno per protezione speciale;
  • permesso di soggiorno per casi speciali;
  • permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina.

Come anticipato la Legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha disposto l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.

Quindi, dal 2025, per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, il contributo va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro in relazione al valore dell’ISEE.

Mentre, per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo varia da 1.500 euro a 3.600 euro.

Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino.

Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.

La domanda di contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati oppure per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche

In ogni caso, il contributo asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; mentre il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e che ha dimora abituale nel medesimo comune.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido. Non sono inoltre rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del post-scuola e l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria.

L’INPS precisa che il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico dell’utente e che le spese rimborsabili sono esclusivamente: la retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata, l’importo relativo all’imposta di bollo e l’IVA agevolata.

Infine si ricorda che per provare il pagamento bancario deve essere allegato alternativamente: la copia del bonifico bancario/postale attestante l'esecuzione del pagamento mensile, l’assegno bancario non trasferibile, le altre forme di pagamento, purché tracciabili e chiaramente riferibili alla spesa in argomento (ad esempio, pagamenti con carta di credito, carta di debito, bancomat) sostenuta dal richiedente il contributo, la ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPA e, come ricordato all’inizio, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro dell’avvenuto pagamento della retta o la trattenuta in busta paga.]]