Il concordato nel modello Irap
Via libera alla definitiva versione del modello Irap e del modello del Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2025, riferibili al periodo d’imposta 2024. Nei modelli di quest’anno trova posto l’indicazione del reddito determinato con l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb). Sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono disponibili i modelli dichiarativi definitivi che dovranno essere […] L'articolo Il concordato nel modello Irap proviene da Iusletter.
Via libera alla definitiva versione del modello Irap e del modello del Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2025, riferibili al periodo d’imposta 2024. Nei modelli di quest’anno trova posto l’indicazione del reddito determinato con l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb).
Sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono disponibili i modelli dichiarativi definitivi che dovranno essere utilizzati per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap e del reddito unitario delle società consolidate; si tratta, in particolare, del modello Irap 2025 e del CNM 2025
Si evidenzia, innanzitutto, che i componenti del valore della produzione netta devono essere dichiarati da ogni soggetto passivo del tributo nella dichiarazione indicata, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 446/1997.
Per quanto concerne il modello da utilizzare per il consolidamento (Cnm), si ricorda che, optando per il regime del consolidato fiscale, la società controllante ha la possibilità di liquidare l’Ires in modo unitario, applicando l’imposta su di una unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, ai sensi degli articoli da 117 e 128 del dpr 917/1986, pari alla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime della tassazione di gruppo e comprende l’intero reddito delle società consolidate (“consolidamento integrale”); le disposizioni di riferimento sono rilevabili nel provvedimento attuativo, di cui al dm 1/03/2018, che ha abrogato e sostituito il precedente dm 9/06/2004.
La dichiarazione Irap deve essere presentata per via telematica nel periodo che intercorre tra il prossimo 15/04 e il 31/10/2025, se si tratta di società personali (semplici, snc e sas) o di soggetti equiparabili (società e associazioni) e dal 15/04 da parte dei soggetti Ires e dalle amministrazioni pubbliche, nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con quello solare (1/1 – 31/12/2024) ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura, per i soggetti con periodo d’imposta diverso; questa ultima regola deve essere applicata anche per la presentazione del modello Cnm 2025.
Le versioni in bozza erano state pubblicate lo scorso 4 febbraio e i modelli, come detto, dovranno essere utilizzati, rispettivamente, per determinare il carico impositivo, da una parte con riferimento al tributo regionale (Irap) dovuto per il 2024 e, dall’altra, per definire la tassazione di gruppo di imprese controllate (residenti o non residenti) ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile.
Come evidenziato anche dalle istruzioni che li accompagnano, i modelli 2025, riferibili al periodo d’imposta 2024, non sono stati oggetto di modifiche consistenti ma principalmente di un restyling riferibile all’applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale (Cpb), per il biennio 2024/2025, di cui al dlgs 13/2024, con impatto sui quadri “NF”, “MF” e “IS”.
Infatti, dalle istruzioni, come sempre copiose, si rileva, in particolare, l’obbligo di compilare il quadro “NF” del modello Cnm 2025 se, in particolare, il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb), indicando la soglia minima del reddito concordato indicato in colonna “2”, ai sensi del comma 4, dell’art. 16 del dlgs 13/2024; nell’ipotesi indicata, infatti, la citata colonna “2” deve essere compilata tenendo conto del reddito concordato in luogo di quello effettivo.
Nel caso in cui la società o ente consolidante o la società partecipante al consolidato, a seguito dell’applicazione delle disposizioni, di cui al dlgs 13/2024 (istitutivo del concordato preventivo biennale) si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato sia un reddito che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi.
Stesso discorso per la compilazione del quadro “MF” dove il rigo “MF1” deve essere compilato nel caso in cui la società o ente consolidante abbia aderito alla proposta concordataria oppure detenga partecipazioni in società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al patto con il Fisco. Con riferimento alla dichiarazione Irap, infine, il quadro “IS” è stato aggiustato per far spazio ai dati relativi al reddito concordato con la conseguenza che nel rigo “IS250” deve essere indicato il valore della produzione netta derivante dall’adesione all’accordo, tenendo conto che il valore non può essere inferiore a 2.000 euro; il valore della produzione netta rettificato, indicato in colonna “4”, deve poi essere riportato, rispettivamente, per i soggetti che compilano il quadro “IP” nel rigo “IP74”, per i soggetti che compilano il quadro “IC” nel rigo “IC76” e per i soggetti che compilano il quadro “IE” nel rigo “IE61”.
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