Concordato, lievita Redditi
Le correzioni al concordato preventivo biennale (Cpb) raddoppiano il quadro CP del modello redditi per l’anno d’imposta 2025, annualità nella quale vi sarà la compresenza del vecchio e del nuovo regime impositivo generato dall’applicazione del patto col fisco. Le nuove disposizioni previste dal decreto correttivo, come le soglie massime per l’utilizzo delle imposte sostitutive opzionali […] L'articolo Concordato, lievita Redditi proviene da Iusletter.

Le correzioni al concordato preventivo biennale (Cpb) raddoppiano il quadro CP del modello redditi per l’anno d’imposta 2025, annualità nella quale vi sarà la compresenza del vecchio e del nuovo regime impositivo generato dall’applicazione del patto col fisco.
Le nuove disposizioni previste dal decreto correttivo, come le soglie massime per l’utilizzo delle imposte sostitutive opzionali e le nuove cause di esclusione e cessazione, si applicheranno infatti alle nuove adesioni al Cpb, quelle formalizzate a partire dal biennio 2025-2026, mentre le vecchie regole del gioco restano valide per chi ha sottoscritto il patto per il 2024 e 2025 generando una compresenza di regimi in quest’ultima annualità.
La compresenza di vecchie e nuove regole nell’anno d’imposta 2025 inevitabilmente farà raddoppiare il quadro Cp del modello redditi che dovrà accogliere i calcoli del reddito concordato sia nella versione attualmente vigente, quella valida per le adesioni 2024-2025, sia nella versione “nuova” per le adesioni dal 2025 e con limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva.
Questi sono gli effetti pratici generati dalle modifiche stabilite dal decreto legislativo relativo alle modifiche agli adempimenti amministrativi, approvato in Consiglio dei Ministri, al concordato preventivo biennale (meccanismo introdotto e disciplinato dal dlgs 13/2024).
Nel 2025 raddoppia la sezione sulle cause di esclusione/cessazione.
Il nuovo quadro CP delle bozze del modello redditi 2025 termina con la sezione V specificatamente strutturata per segnalare eventuali accadimenti intercorsi durante il patto col fisco tali da far scattare cause di cessazione o decadenza.
Nella citata sezione V, sono state previste due righe ovvero CP11 e CP12 rispettivamente utilizzabili da imprese e lavoratori autonomi per segnalare all’amministrazione finanziaria l’eventuale manifestazione di cause di cessazione e decadenza.
L’articolo 8 del correttivo prevede ulteriori due nuove cause di esclusione/cessazione dal patto: la prima, per i lavoratori autonomi che contestualmente partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (stp) o tra avvocati (sta) e che possono utilizzare il Cpb solo se anche il soggetto a cui partecipano ha a sua volta sottoscritto l’accordo fiscale; la seconda invece per le stesse associazioni, sta o stp che possono aderire al patto solo se tutti i soci hanno aderito al Cpb. Tale doppia causa di esclusione/cessazione intersecata tra soci e associazioni/società va necessariamente integrata nel modello CP 2026 nell’apposita sezione riservata alle nuove opzioni.
La sostitutiva con tetto.
Per le opzioni dal 2025 scatterà il nuovo meccanismo di applicazione della sostitutiva opzionale sul reddito incrementale con tetto massimo.
Nello specifico l’articolo 7 del correttivo ha stabilito che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 si può applicare, unicamente per le nuove adesioni al Cpb, nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Per l’eccedenza superiore a tale valore si applicheranno due diverse aliquote, ovvero quella del 24% per i soggetti Ires e quella del 43% per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Anche tale nuovo sistema impositivo troverà necessariamente una sezione (nuova) e specifica nel modello CP con compresenza, nel solo anno d’imposta 2025, del vecchio sistema di determinazione delle imposte.
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