Retribuzione variabile convertita in welfare tassabile
La quota di retribuzione variabile (c.d. “MBO”), correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi o criteri di performance aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa da imposizione ai sensi dell’art. 51 commi 2 lett. a), f), f-bis), f-ter) e d-bis) e 3 ultima parte del TUIR se i destinatari non appartengono […] L'articolo Retribuzione variabile convertita in welfare tassabile proviene da Fiscomania.

La quota di retribuzione variabile (c.d. “MBO”), correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi o criteri di performance aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa da imposizione ai sensi dell’art. 51 commi 2 lett. a), f), f-bis), f-ter) e d-bis) e 3 ultima parte del TUIR se i destinatari non appartengono alla generalità o a categorie di dipendenti.
Questa è la conclusione a cui è arrivata l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risposta ad interpello n. 77 del 20 marzo 2025.
Retribuzione variabile in welfare: il caso analizzato dall’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate analizza il caso presentato dalla società ALFA, operante nel settore energetico. Questa propone di consentire ai dipendenti di convertire parte del loro MBO (Management By Objectives) in varie forme di welfare aziendale, tra cui:
- Versamenti volontari integrativi a fondi pensione;
- Spese per attività ricreative ed educative;
- Spese per servizi di educazione e istruzione;
- Servizi di assistenza per anziani o persone non autosufficienti;
- Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico;
- Buoni per l’acquisto di prodotti alimentari, carburante e shopping in generale, nel limite di 258,23 euro.
ALFA ritiene che questa conversione possa beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente, anche se erogata a titolo premiale per il raggiungimento di obiettivi aziendali, ex articolo 51, comma 2 lettere a), f), f bis), f ter), d bis) e comma 3 ultima parte del TUIR.
Retribuzione variabile e welfare aziendale
La posizione dell’Agenzia è quella legata all’applicazione del principio di onnicomprensività legato all’art. 51, co. 1 del TUIR. Secondo tale disposizione costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Specifiche deroghe a tale principio sono previste dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 citato, dove sono elencati opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che riconosce l’applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.
Pertanto, come già precisato con la precedente Risoluzione n. 55/E/20, se tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.
Le ragioni principali per questa decisione sono:
- Il sistema MBO ha una chiara finalità di incentivare la performance dei dipendenti, più che di fidelizzarli all’azienda;
- I benefit non sono offerti alla “generalità dei dipendenti” o a “categorie di dipendenti” come richiesto dalla normativa, ma solo a dipendenti selezionati (61% dei quadri e 3% degli impiegati). Sul punto vedasi C.M. n. 326/97, circ. n. 28/2016 e circ. n. 5/2018;
- La conversione di retribuzione variabile in welfare, al di fuori dei casi previsti per i premi di risultato (L. 208/2015), potenzialmente assoggettabili ad imposta sostitutiva, ex art. 1, co. 182 ss della Legge n. 208/15, non può beneficiare dell’esclusione dall’imponibile. Tale agevolazione non si applica nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite dalla norma.
Sistema premiale incentivante dell’azienda
Secondo l’Agenzia le prestazioni di welfare che la società intende erogare rappresentano parte integrante di un sistema premiale incentivante con l’erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi (collettivi o individuali), convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit.
I soggetti destinatari del welfare sono infatti dipendenti “individuati” dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale.
Infine, l’Agenzia riprende quanto già chiarito con la Risoluzione n. 55/E/20, secondo cui se il piano welfare è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti ovvero la parte di credito welfare non utilizzato viene convertito in denaro, rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei valori corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, per la situazione prospettata, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disciplina di cui ai commi 2 e 3, ultima parte, dell’art. 51 del TUIR non sia applicabile al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni welfare aziendale. Questo, in quanto, le deroghe al principio di cui all’art. 51 del TUIR sono esclusivamente quelle previste, non estendibili ad ipotesi diverse.
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