Fatturazione Iva, scatta l’obbligo dopo il servizio anche senza ricevere il pagamento

La Cassazione chiarisce che per le prestazioni di servizi l’obbligo di fatturazione scatta con l’esecuzione, non con il pagamento. L’Agenzia deve provarne l’omissione o la frode

Mag 5, 2025 - 06:21
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Fatturazione Iva, scatta l’obbligo dopo il servizio anche senza ricevere il pagamento

Con la sentenza n. 10693 del 23 aprile, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul momento in cui sorge l’obbligo di versare l’Iva per le prestazioni di servizi, in relazione al termine di emissione della fattura. Nel caso specifico, una società era stata accusata di non aver emesso fatture per operazioni legate alla gestione del servizio idrico cittadino.

I motivi della sentenza

La Corte ha ribadito che il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria è disciplinato dall’art. 6, comma 3, del DPR 633/72. Tale norma stabilisce che, per le attività svolte, il fatto generatore dell’Iva coincide con l’effettiva esecuzione del servizio, mentre il pagamento del corrispettivo determina solo il momento dell’esigibilità dell’imposta e il termine per l’emissione della fattura. Stando all’art. 6, la Corte di Cassazione chiarisce che è fondamentale distinguere tra due momenti:

  • il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che coincide con l’esecuzione materiale del servizio;
  • il momento di esigibilità dell’imposta, che si verifica con il pagamento del corrispettivo.

Questa distinzione non è solo teorica, ma ha rilevanti implicazioni pratiche. Infatti, il prestatore ha l’obbligo di emettere la fattura al momento dell’esecuzione del servizio, anche se non ha ancora ricevuto il pagamento. Questo, invece, stabilisce il momento in cui l’imposta deve essere versata all’Erario.

La decisione della Corte

Nel caso esaminato, la Corte ha trattato la vicenda di una società che gestiva il servizio idrico. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa fatturazione di diverse prestazioni, riscontrando irregolarità nella gestione contabile. In particolare, la società aveva inizialmente registrato le operazioni nel conto “fatture da emettere“, trasferendole poi in “crediti da riscuotere”, senza tuttavia emettere i documenti fiscali.

Tale condotta è stata ritenuta irregolare, poiché, secondo la Cassazione e richiamando la sentenza delle Sezioni Unite (n. 8059/2016), l’obbligo di fatturazione sorge con l’esecuzione materiale della prestazione, indipendentemente dal pagamento.

Cosa cambia adesso per i contribuenti

In particolare, la Cassazione ha chiarito che, qualora l’Agenzia delle Entrate contesti l’omessa fatturazione dei servizi resi, l’Amministrazione è tenuta a fornire la prova che il pagamento del corrispettivo (anche se per equivalente) sia già avvenuto, oppure che il contribuente stia cercando dolosamente di sottrarsi all’obbligo di fatturazione Iva e al conseguente pagamento dell’imposta. In altre parole, non basta che l’Amministrazione evidenzi semplicemente la mancata emissione della fattura; è necessario fornire prove, anche di tipo presuntivo, che dimostrino l’effettivo pagamento del compenso o l’intenzione dolosa di eludere l’obbligo impositivo.

La Corte, così facendo, bilancia la tutela dell’interesse erariale con i diritti del contribuente, sottolineando che l’omessa fatturazione non può essere considerata automaticamente una prova di evasione fiscale solo per il fatto che il documento fiscale non è stato emesso.

Gli altri casi

La sentenza comporta importanti conseguenze operative per i soggetti Iva che prestano servizi. Ad esempio, se un avvocato completa una consulenza legale il 15 marzo 2025, ma riceve il pagamento solo il 30 aprile, l’obbligo di fatturazione sorge il 15 marzo, momento in cui la consulenza è stata effettivamente conclusa.

Allo stesso modo, nel caso di un’impresa di pulizie che fornisce un servizio continuativo per un condominio durante il mese di gennaio 2025, con pagamento previsto entro il 15 febbraio, l’obbligo di fatturazione scatta al termine del servizio, ossia il 31 gennaio, e non alla data di pagamento.