Fattura errata: la procedura per correggerla

La correzione di una fattura errata passa attraverso l’emissione, a seconda dei casi, di una nota di credito o di debito. In caso di omissioni legate agli obblighi di corretta fatturazione possono essere applicate delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’emissione di una fattura è sempre un momento molto delicato e particolare. Anche se ci sembra un’adempimento […] L'articolo Fattura errata: la procedura per correggerla proviene da Fiscomania.

Mag 13, 2025 - 22:54
 0
Fattura errata: la procedura per correggerla

La correzione di una fattura errata passa attraverso l’emissione, a seconda dei casi, di una nota di credito o di debito. In caso di omissioni legate agli obblighi di corretta fatturazione possono essere applicate delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’emissione di una fattura è sempre un momento molto delicato e particolare. Anche se ci sembra un’adempimento scarsamente rilevante la fattura rappresenta uno degli strumenti più importanti da un punto di vista amministrativo e fiscale per ogni impresa e per ogni esercente arti o professioni.

Sovente può capitare di commettere uno o più errori, per distrazione o altro, nella compilazione della fattura, ed è quindi necessario andare a correggerli, con l’obiettivo di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative. Vediamo, quindi qual è la giusta procedura da seguire quando abbiamo di fronte una fattura errata e dobbiamo andare a correggerla. Di seguito vedremo un elenco dei principali errori, e le giuste modalità per correggere ognuno di essi.

Fattura errata: tipologie di errori

Prima di analizzare le principali tipologie di errori che è possibile commettere nella compilazione di una fattura, è necessario chiarire che qualsiasi tipo di errore che viene commesso prima della consegna della fattura al cliente può essere corretto immediatamente senza rischiare di incorrere in alcun tipo di sanzione. Sia in caso di fattura tradizionale che di fattura elettronica, è possibile correggere il documento rifacendo la fattura dal principio. In questo caso risulta semplice correggere l’errore anche per chi utilizza la fatturazione elettronica in quanto la fattura ancora non è stata inviata al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Nella prassi più comune, gli errori che si possono riscontrare nell’emissione di una fattura possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  • Errori nella parte descrittiva – La parte descrittiva della fattura è quella ove sono indicati: i dati della società emittente, i dati del cliente, la partita IVA, la data ed il numero progressivo di emissione della fattura;
  • Errori nella parte numerica – La parte numerica della fattura è quella ove sono indicati gli importi dei beni o servizi venduti o erogati e dove avviene il calcolo dell’imponibile, dell’imposta (IVA) e del totale fattura, ovvero l’importo che dovrà essere pagato dal cliente.

Tutti questi errori si possono correggere facilmente quando la fattura ancora non è stata inviata: basterà modificare le informazioni errate e inviare nuovamente il documento. Dato che la fattura errata non risulta emessa, non ci sono rischi alcuni nella correzione. Aspetto più complicato è sicuramente la correzione di una fattura errata quando è già stata consegnata al cliente.

Nota di debito per le variazioni in aumento

Nel corso della vita aziendale può capire che successivamente all’invio di una fattura elettronica, la si debba modificare. La modifica, in questo caso riguarda la parte numerica, in particolare si ipotizza di dover aumentare gli importi fatturati. Può trattarsi di una variazione sull’imponibile o sull’IVA, per qualsiasi motivo:

  • Inesattezza della fatturazione;
  • Errori nell’applicazione della corretta aliquota IVA;
  • Modifiche contrattuali non inserite in fattura, etc.

In relazione al maggior ammontare dovuto il cedente o prestatore è obbligato ad emettere una fattura integrativa. Questo, indipendentemente dal tempo trascorso dall’emissione della fattura originaria. La fattura integrativa, quando si aumentano gli importi è detta anche “nota di debito“. Si tratta, a tutti gli effetti, di una ulteriore fattura elettronica. Questo significa che deve seguire la stessa numerazione delle altre fatture emesse con i termini ordinari.

Il co. 1 dell’art. 26 del DPR n. 633/72 prevede che la nota di variazione debba essere emessa ogni qual volta l’ammontare imponibile o quello dell’IVA aumentano per qualsiasi motivo.

Nel caso in cui, invece, la variazione in aumento si verifica prima che la fattura sia stata inviata a SdI, la fattura può essere annullata e riemessa nella maniera corretta. E’ importante ricordare che una fattura elettronica può essere annullata soltanto se non ancora inviata a SdI. Sotto il profilo del regime sanzionatorio, se la variazione viene effettuata entro il termine per la liquidazione periodica relativa alla fattura inesatta, non vengono applicate sanzioni. Altrimenti la sanzione è quella prevista per l’omessa fatturazione, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 al 200% dell’imposta (IVA) evasa.

Nota di credito per le variazioni in diminuzione

Quando, successivamente all’emissione di una fattura elettronica, l’operazione per cui è stata emessa la fattura, viene meno in tutto o in parte, la fattura deve essere rettificata. Si tratta, ovviamente di una rettifica in diminuzione. Il cedente o prestatore, in questo caso, ha facoltà di effettuare una variazione in diminuzione dell’IVA precedentemente fatturata. In questo caso il documento emesso prende il nome di “nota di credito” (art. 26, co. 2 del DPR n. 633/72). La nota di variazione, in questo caso, deve essere assoggettata alla stessa aliquota IVA evidenziata nella fattura cui si riferisce (R.M. n. 398113/84).

A differenza delle variazioni in aumento, quelle in diminuzione sono facoltative. Questo, in quanto la mancata emissione di un documento non determina il alcun modo in danno per l’erario. Il cedente o prestatore, può, quindi, anche non effettuare la variazione, ma se decide di esercitare tale facoltà, sorge per chi acquista il servizio di effettuare la corrispondente rettifica. Le cause che possono dare luogo a una variazione in diminuzione si distinguono in due categorie, a seconda della presenza o meno di un limite temporale imposto per la loro rilevanza. Per quanto riguarda l’emissione di note di credito IVA ho dedicato un articolo di approfondimento: “Note di variazione IVA: termini e modalità“.

Rettificare una fattura elettronica: variazioni prive di limiti temporali

Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica la causa della variazione in diminuzione (Circolare n. 1/E/2018). Conseguentemente, le note di variazione possono essere emesse entro lo stesso termine previsto per il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è manifestato il presupposto che consente la detrazione), con decorrenza dal momento in cui si verifica l’evento. Se la nota di variazione non è stata emessa entro il predetto termine non è ammesso il recupero dell’IVA assolta attraverso la presentazione della dichiarazione IVA integrativa a favore.

Lo storno di una fattura, tuttavia, sia parziale che totale può essere effettuato anche senza limiti temporali. Si tratta di fattispecie espressamente previste dalla normativa IVA. Alcuni esempi di cause di variazione prive di limiti temporali riguardano:

  • L’obbligo derivante da precise disposizioni di legge (si pensi ad una riduzione per legge dell’aliquota IVA);
  • Il riconoscimento al cliente di sconti o abbuoni supplementari (i c.d. “exrtasconti“);
  • Eventi che determinano l’invalidità di un contratto;
  • La risoluzione o revoca dallo stesso contratto;
  • Il mancato pagamento parziale o totale della fattura a causa di procedure concorsuali.

In questi casi è possibile stornare una fattura elettronica emessa senza limiti di tempo.

Rettifiche di una fattura con termine di un anno

In altri casi, la facoltà di emettere la nota di credito, è subordinata al limite temporale di un anno rispetto a quando si è verificata l’operazione imponibile IVA. Trascorso tale termine non è più possibile fare variazioni (storni) della Fattura emessa. Alcuni esempi di queste fattispecie riguardano:

  • La concessione di sconti non previsti contrattualmente,
  • Per inesattezze nella fatturazione.

Se per errore la fattura viene emessa per operazioni inesistenti o se i corrispettivi sono indicati in misura superiore a quella reale l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura. Tali inesattezze, che determinano la riscossione, da parte dell’Erario, di un IVA superiore possono esser sanate entro un anno facendo una variazione in diminuzione.

Emissione della nota di credito

La nota di credito assume generalmente la veste di una fattura, infatti ne deve riportare tutti gli elementi essenziali, ma deve prevedere l’indicazione dell’apposita dizione “nota di credito“. Al suo interno devono essere obbligatoriamente riportati ed evidenziati i seguenti aspetti:

  • L’indicazione dell’ammontare della variazione e della relativa imposta;
  • I dati identificativi della fattura originaria.

Una volta emessa la nota di credito deve essere registrata dal cedente e dal cessionario. Il cedente la annota nel registro acquisti, aumentando l’importo dell’Iva detraibile, il cessionario o committente nel registro delle fatture emesse aumentando così l’IVA a debito. Oppure, è possibile per il cedente annotarla nel registro vendite con segno negativo e per il cessionario annotarla nel registro acquisti sempre con segno negativo. La scelta è discrezionale per ciascun soggetto, ma deve essere mantenuta nel tempo.

Sanzioni legate alle violazioni degli obblighi di fatturazione

Commettere un’errore nella compilazione di una fattura può portare al verificarsi di alcune fattispecie di sanzione amministrativa in materia di IVA, in quanto viene meno l’obbligo della corretta fatturazione dell’operazione. Le sanzioni in merito all’obbligo di fatturazione ai fini Iva sono quelle disciplinate dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97, e si dividono in tre diverse fattispecie:

  • Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili;
  • Fatturazione omessa o infedele di operazioni non imponibili o esenti;
  • Fatturazione con dati inesatti relativi all’indicazione delle parti.

Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili

L’omissione della fattura o l’omissione della registrazione contabile di operazioni imponibili ai fini IVA, è sanzionata con l’applicazione di una sanzione amministrativa del 70% dell’imposta dovuta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 500 euro. La sanzione si riduce ad 1/10 del minimo (10%) se la violazione viene sanata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, relativa all’anno di commissione della violazione. Ricordiamo che la stessa sanzione viene applicata anche per il contribuente che fattura un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta.

Fatturazione omessa o infedele di operazioni non imponibili o esenti

L’omissione della fattura o l’omissione della registrazione contabile di operazioni non imponibili o esenti IVA, è sanzionata con l’applicazione di una sanzione amministrativa del 5% del corrispettivo dell’operazione. In questo caso la sanzione non è calcolata sull’imposta in quanto si tratta di operazioni per le quali l’IVA non è dovuta. 

Rimane fermo il minimo di 500 euro per ogni violazione, solo, a seguito del D.Lgs. n. 158/15, se la violazione ha avuto riflesso in tema di imposte sui redditi.

La norma trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la legge ha qualificato l’operazione come non imponibile, esente o non soggetta a Iva. Inclusi i casi di cessioni intracomunitarie e di cessioni non imponibili per difetto del requisito della territorialità.

Tabella riepilogativa sanzioni relative agli obblighi di fatturazione

Sanzioni sulla fatturazione: la recidività

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato ripetute violazioni delle disposizioni Iva, sopra descritte, è soggetto all’applicazione dell’istituto della “continuazione“, il quale prevede una sanzione calcolata sulla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio. In pratica, se si verificano ripetute omissioni di fatture o ripetute omissioni di registrazione, la continuazione scatta sia che non vi faccia seguito una falsa dichiarazione, sia quando all’omissione di fattura o di registrazione faccia seguito anche l’infedele dichiarazione.

I controlli per evitare errori

Per poter evitare di incorrere in errori di diverso tipo sulla compilazione delle fatture, è consigliato controllarle più volte prima dell’invio, anche quando si tratta di fatturazione elettronica. Le informazioni da inserire in fattura (ex art. 21 del DPR n. 633/72) riguardano:

  • Data in cui viene emessa la fattura;
  • Numero della fattura, con numerazione cronologica in base all’anno solare;
  • Informazioni sul cliente a cui viene emessa: codice fiscale e eventuale Partita IVA;
  • Sede o residenza fiscale;
  • Dati e numero di Partita IVA di chi emette la fattura;
  • Descrizione del bene o servizio reso;
  • Imponibile IVA sulla fattura;
  • Prezzo e eventuali sconti.

Questi sono gli elementi principali che costituiscono una fattura, che non devono mancare o essere errati, per cui si consiglia di controllare tutte le informazioni prima di procedere con l’invio.

L'articolo Fattura errata: la procedura per correggerla proviene da Fiscomania.