Deducibilità costi d’impresa con principio d’inerenza
Cassazione su deducibilità costi d'impresa: non basta che si riferiscano ad attività previste dallo Statuto, deve esserci stretto legame con l'attività.

La Corte di Cassazione chiarisce che per essere deducibili dal reddito d’impresa i costi devono essere strettamente correlati all’attività. Non basta che siano relativi ad attività ricomprese nello Statuto, devono anche essere funzionali all’attività dell’impresa. E a fronte di contestazioni da parte del Fisco, l’inerenza dei costi ai fini della deducibilità deve essere provata dall’azienda.
La deducibilità dei costi d’impresa
Questo orientamento è espresso nella sentenza 8120/2025, relativa al caso di una società che aveva detratto l’IVA e dedotto la quota di ammortamento annuo dell’acquisto di un’imbarcazione. L’amministrazione finanziaria ha contestato sia la detrazione che la deducibilità. Il contribuente ha argomentato che l’attività di noleggio di imbarcazione era prevista dallo statuto della società, ritenendo che, per contestare l’inerenza, spettava all’Agenzia dimostrare il diverso utilizzo del bene.
Il principio di inerenza
La pronuncia riguarda sostanzialmente il principio di inerenza, alla base della deducibilità dei costi. Questo principio, secondo la sentenza «esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta)».
Lo Statuto societario
Il fatto che un’attività possa essere contemplata dallo Statuto societario, secondo la Consulta, «ha un valore meramente indiziario», l’effettiva inerenza delle spese è riscontrabile solo se queste sono destinate, «almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d’impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale». Ancora,
la pura e semplice previsione di una certa attività nell’atto costitutivo o nello statuto di una società non vale a far ritenere, una volta per tutte, l’inerenza di qualsivoglia costo astrattamente riconducibile alla stessa, giacché, diversamente, siffatta previsione fungerebbe da giustificazione anticipata di ogni costo pur poi non realmente sostenuto; al contrario, l’inerenza si commisura all’effettiva attività d’impresa ed alla funzionalità del costo.
L’onere della prova
Infine, «l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente».