Crisi all’extra time
Sei mesi di tempo in più per certificare la formazione dei gestori della crisi d’impresa. Chi è stato iscritto il 31 marzo 2023 in occasione del primo popolamento dell’Elenco istituto presso il ministero della giustizia ai sensi dell’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) ha una nuova chance. Ai sensi […] L'articolo Crisi all’extra time proviene da Iusletter.

Sei mesi di tempo in più per certificare la formazione dei gestori della crisi d’impresa. Chi è stato iscritto il 31 marzo 2023 in occasione del primo popolamento dell’Elenco istituto presso il ministero della giustizia ai sensi dell’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) ha una nuova chance. Ai sensi del secondo comma dell’art. 356, infatti, costituisce condizione essenziale per il mantenimento dell’iscrizione un aggiornamento formativo biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell’aggiornamento biennale è di diciotto ore. Durata che è stata ridotta a seguito delle modifiche apportate dal correttivo ter in vigore dal 28 settembre scorso (dlgs 136/2024). Chi entro ieri non è riuscito a terminare la formazione biennale obbligatoria e a depositare al portale del ministero la relativa certificazione potrebbe incorrere nella cancellazione. La situazione, tuttavia, è fortunatamente meno grave del previsto, poiché in tale ipotesi si applica l’art. 6 del dm 3 marzo 2022, n. 75 che reca il regolamento sul funzionamento dell’Elenco ex art. 356 Ccii.
Da oggi, infatti, Equitalia giustizia che è l’organo responsabile alle gestione dell’Elenco, deve provvedere a eseguire le verifiche. L’art. 6 dm 75/2022 prevede, però una comunicazione preventiva all’iscritto, con assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare la posizione. Solo qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto è disposta la la cancellazione dall’elenco e comunque, prima della cancellazione, qualora l’interessato non abbia dato risposta alla comunicazione, il ministero deve provvedere a comunicare via posta elettronica certificata i motivi che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione o cancellazione, assegnando all’interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte. Così, dunque, per chi non è riuscito a completare la formazione biennale, soprattutto in questa prima fase, che ha richiesto anche al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di emanare il pronto ordini 48/2025 a chiarimento delle modalità di equipollenza della formazione obbligatoria ex art. 356 Ccii, il rischio di vedersi sospendere e non potere assumere più incarichi dall’autorità giudiziaria (ex art. 358 Ccii) o di professionista indipendente (ex art. 2, lett. o, Ccii) è molto ridimensionato. Identica procedura sarà adottata dal ministero anche per coloro che pur avendo maturato i crediti formativi non abbiano presentato idonee certificazioni, attestati o errate autocertificazioni secondo le indicazioni contenute anche nelle Faq (domande frequenti) pubblicate il 26 febbraio scorso sul portale del ministero.
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