Maltrattamenti in famiglia: ecco quando si configura il reato
lentepubblica.it Nonostante le campagne di sensibilizzazione e l’inasprimento delle pene per i reati di violenza di genere, le aggressioni contro le donne e i maltrattamenti in famiglia restano un fenomeno diffuso nel nostro Paese. I numeri raccontano una realtà allarmante, in cui l’intervento del legislatore e della società civile faticano a tradursi in una vera protezione […] The post Maltrattamenti in famiglia: ecco quando si configura il reato appeared first on lentepubblica.it.

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Nonostante le campagne di sensibilizzazione e l’inasprimento delle pene per i reati di violenza di genere, le aggressioni contro le donne e i maltrattamenti in famiglia restano un fenomeno diffuso nel nostro Paese.
I numeri raccontano una realtà allarmante, in cui l’intervento del legislatore e della società civile faticano a tradursi in una vera protezione delle vittime.
La violenza, tuttavia, non si manifesta solo negli episodi più eclatanti di aggressioni fisiche o femminicidi: spesso si insinua nelle mura domestiche sotto forme meno evidenti, ma altrettanto oppressive. I maltrattamenti in famiglia, infatti, comprendono una vasta gamma di abusi, dalla violenza psicologica al controllo economico, strumenti di dominio che possono limitare la libertà e la dignità delle vittime, sopraffandole e ponendole in uno stato di sottomissione.
Maltrattamenti in famiglia: ecco quando si configura il reato
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che il mantenere un partner in uno stato di sudditanza economica o psicologica può configurare il reato di maltrattamenti, anche in assenza di percosse. Proprio su questo punto si è espressa una recente sentenza della Corte di Cassazione, affermando con chiarezza che la coercizione finanziaria può costituire una grave forma di violenza domestica.
Gli Ermellini, con la sentenza n. 12444 del 31 marzo 2025, hanno chiarito che il controllo unilaterale delle risorse economiche, se finalizzato a mantenere il coniuge in una condizione di sudditanza, può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, anche in assenza di violenza fisica abituale.
Il quadro normativo sui maltrattamenti
L’art. 572 c.p. punisce chi sottopone un familiare, un convivente o una persona affidata alla propria autorità a sofferenze fisiche o morali. Affinché il reato in esame sia configurabile, devono ricorrere determinati requisiti:
- persistenza della condotta: un singolo episodio, se non di estrema gravità, non è sufficiente. Deve esistere una ripetizione delle condotte tale da instaurare un clima di sopraffazione;
- carattere oppressivo: il concetto di maltrattamento non si limita alla violenza fisica, ma comprende qualsiasi comportamento che provochi disagio psicologico, limitazioni o umiliazioni;
- contesto familiare o assimilabile: il reato si verifica all’interno di una relazione familiare, di convivenza o di dipendenza.
Quali comportamenti sono considerati maltrattamenti?
La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di maltrattamenti va oltre le percosse e comprende:
- pressioni psicologiche: minacce, isolamento sociale, denigrazione sistematica;
- aggressioni verbali: insulti continui, parole umilianti e degradanti;
- sottomissione economica: impedire al coniuge di avere autonomia finanziaria o vietargli di lavorare;
- violenza sessuale: costrizioni o imposizioni su scelte intime.
La coercizione economica può costituire reato?
La Cassazione, con la sentenza n. 12444/2025, ha stabilito che l’imposizione di un regime di dipendenza finanziaria può dare luogo alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p., se il coniuge viene privato del controllo sulle proprie risorse oppure ostacolato nelle opportunità lavorative. Se l’autonomia economica viene annullata non in base ad un accordo col partner, ma in modo autoritario, con un’imposizione unilaterale, si configura una forma di abuso.
La Corte ha evidenziato che vietare al partner di accedere ai conti bancari, decidere unilateralmente le spese o impedire la ricerca di un lavoro rappresentano strumenti di dominio psicologico che possono costituire il reato di cui all’articolo 572 c.p. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che le vessazioni del partner, allorquando generino uno “stato di prostrazione” della vittima, integrano la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia.
Il requisito della continuità nelle vessazioni
Perché vi sia maltrattamento, la condotta vessatoria dev’essere abituale, ossia ripetersi nel tempo. Singolarmente, gli atti vessatori potrebbero non configurare reato, ma la loro reiterazione nel tempo conferisce rilevanza penale. La condotta tipica di questo reato è, infatti, costituita da una serie di atti ripetuti e frequenti, che ledono l’integrità fisica o psicologica della vittima. La Cassazione ha censurato la Corte d’Appello per aver considerato alcuni episodi di violenza economica come fatti isolati, senza tener conto della strategia complessiva di controllo. Anche momenti di apparente calma non escludono l’abitualità del reato, se emerge un disegno unitario di sopraffazione.
La reazione della vittima influisce sul reato?
Il fatto che la vittima non denunci o non reagisca non cancella la responsabilità dell’autore. Spesso, chi subisce maltrattamenti resta intrappolato per paura, dipendenza economica o per tutelare i figli. La legge, infatti, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 572 c.p., non presuppone alcun onere di reazione da parte della vittima: il reato si configura indipendentemente dalla sua capacità di opporsi.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che la sottomissione psicologica non è un presupposto necessario, poiché il maltrattamento esiste anche quando la vittima tenta di reagire, a condizione che gli atti vessatori siano sistematici.
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