Cos’è l’atto di precetto?
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede l’esecuzione forzata. Quindi è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, con avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti, ovvero con il pignoramento dei suoi beni. Per notificare questo tipo di atto […] L'articolo Cos’è l’atto di precetto? proviene da Fiscomania.

L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede l’esecuzione forzata. Quindi è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, con avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti, ovvero con il pignoramento dei suoi beni. Per notificare questo tipo di atto è necessario, quindi, che il creditore disponga di un titolo esecutivo.
In pratica, si tratta dell’ultima chiamata al debitore per invitarlo ad adempiere. Deve essere prevista nell’atto, la somma dovuta comprensiva degli interessi maturati, e delle spese che il creditore ha sostenuto dopo l’emissione del titolo esecutivo.
Cos’è l’atto di precetto
L’atto di precetto è un istituto processuale disciplinato dall’art. 480 del c.p.c.
Si tratta dell’ultima intimazione ad adempiere fatta dal creditore verso il debitore, e supportata da un titolo esecutivo come il decreto ingiuntivo, un assegno, un titolo di credito (es. cambiale) o una sentenza. L’aggettivo esecutivo indica che l’atto è provvisto della formula esecutiva, cioè di un ordine impartito dal Cancelliere o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, di dare esecuzione al diritto accertato nel titolo.
Quando ci troviamo nella situazione di recuperare un credito si può agire in diversi modi. Solitamente, si inizia con mail e chiamate per cercare di parlare con il debitore al fine di farlo adempiere ai suoi obblighi. Se, tali metodi, sono risultati infausti, occorre procedere la messa in mora, mediate una lettera raccomandata AR o una PEC per sollecitare il pagamento, anche se tale metodo non si è rivelato fruttuoso, è poi possibile agire per via legali, con la richiesta al giudice di emettere decreto ingiuntivo. Con il titolo esecutivo il creditore può notificare al debitore anche l’atto di precetto, che è l’ultimo atto prima di procedere con l’esecuzione forzata e quindi procedere al pignoramento dei suoi beni.
Il contenuto del precetto deve consistere nell’intimazione al debitore di adempiere all’obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine che non sia inferiore ai 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procederà con l’esecuzione forzata senza la necessarietà di ulteriori avvisi.
Precetto su sentenza
Nel caso di precetto su sentenza, il creditore, forte di una pronuncia giudiziale definitiva, intima al debitore l’adempimento dell’obbligo sancito. La sentenza, divenuta titolo esecutivo, cristallizza il diritto del creditore, rendendo incontestabile il debito. L’atto di precetto, in questo contesto, funge da ultimo avvertimento prima dell’avvio dell’esecuzione forzata, con il pignoramento dei beni del debitore.
Precetto su assegno o cambiale
Il precetto su assegno o cambiale si basa su titoli di credito che, per loro natura, godono di una presunzione di validità. L’assegno e la cambiale, infatti, rappresentano promesse di pagamento autonome e astratte, che non necessitano di ulteriori accertamenti giudiziali. L’atto di precetto, in questo caso, si fonda sulla forza esecutiva intrinseca di tali titoli, consentendo al creditore di agire rapidamente per il recupero del credito. Tuttavia, è fondamentale che i titoli siano validi e non prescritti, poiché la loro forza esecutiva è soggetta a termini di decadenza.
Per approfondire: Assegno scoperto: cosa si rischia?
Il contenuto
Secondo quanto disposto dall’art. 480 c.p.c., esso deve contenere a pena di nullità:
- L’indicazione delle parti (creditore e debitore);
- Il riferimento al titolo esecutivo;
- La data di notificazione del titolo esecutivo, qualora sia stata notificata separatamente dal precetto;
- Trascrizione del titolo esecutivo se è richiesta espressamente dalla legge;
- La sottoscrizione della parte;
- La dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il giudice competente a procedere ad esecuzione forzata. In assenza di tale informazione, le eventuali opposizioni al precetto verranno notificate presso la cancelleria del giudice stesso. In questo caso, quindi, l’omissione della dichiarazione di residenza, domicilio non comporta in automatico alla nullità dell’atto, ma ha la conseguenza che nel caso di eventuali opposizioni al precetto, le stesse andranno depositate presso il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica, ovvero dove risiede o dove è domiciliato il debitore.
Infine, l’art. 480 c.p.c. ci ricorda come il precetto debba essere sottoscritto dal creditore istante personalmente, o dal difensore nel caso in cui ci si avvalga dell’assistenza di questi.
La procedura di notifica
La procedura di notifica dell’atto di precetto è fondamentale al fine di garantire la sua validità e l’efficacia dell’azione esecutiva. La legge stabilisce modalità precise per portare l’atto a conoscenza del debitore, assicurando che questi sia informato delle conseguenze del mancato pagamento. La notifica interrompe i termini di prescrizione del diritto di credito, garantendo al creditore la possibilità di agire anche in futuro.
L’ufficiale giudiziario è incaricato di consegnare materialmente l’atto al debitore, seguendo le disposizioni del Codice di Procedura Civile. La notifica può avvenire di persona, presso la residenza del debitore, o in altri luoghi consentiti dalla legge. L’ufficiale giudiziario redige una relazione di notifica, attestando l’avvenuta consegna e le modalità con cui è stata eseguita.
La corretta notifica dell’atto di precetto è essenziale per la sua validità. Eventuali errori o irregolarità nella procedura possono rendere nullo l’atto e compromettere l’intera azione esecutiva. Il debitore potrebbe contestare la notifica, sollevando eccezioni che potrebbero invalidare il precetto. Pertanto, è fondamentale che l’ufficiale giudiziario rispetti scrupolosamente le norme procedurali, garantendo la certezza della notifica e la sua conformità alla legge.
L’atto di precetto può essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente, di solito vengono consegnati contestualmente. Si possono quindi verificare due ipotesi:
- Notificare prima il tutolo esecutivo e in un secondo momento il precetto: nell’atto comunque deve essere riportato in modo il titolo esecutivo già notificato;
- Notificarli contestualmente, titolo esecutivo e precetto.
In entrambi i casi il debitore ha 10 giorni di tempo per provvedere al pagamento, a partire dalla notifica.
Termine ad adempiere
Il termine ad adempiere definisce il lasso di tempo entro il quale il debitore è tenuto a saldare il proprio debito prima che il creditore possa avviare l’esecuzione forzata. Secondo quanto disposto dall’art. 482 c.p.c., non è possibile iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto. Non può comunque iniziare prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione.
Il suo scopo principale è quello di offrire al debitore un’ultima opportunità per evitare le conseguenze più severe dell’esecuzione forzata, come il pignoramento dei beni.
Se il debitore effettua il pagamento entro il termine stabilito, la procedura esecutiva si interrompe. Se il debitore non paga entro il termine, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata, iniziando il pignoramento dei beni del debitore.
In casi eccezionali, il giudice può autorizzare l’esecuzione immediata, riducendo o eliminando il termine ad adempiere. Questo avviene solitamente quando esiste un pericolo imminente che il debitore possa sottrarre i propri beni.
Efficacia
L’atto di precetto perde la propria efficacia se, trascorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso, non è iniziata l’esecuzione forzata. Ciò significa che il creditore deve avviare la procedura di esecuzione forzata, come il pignoramento dei beni del debitore, entro questo termine. Se il creditore non agisce entro i 90 giorni, l’atto perde la sua efficacia e diventa necessario notificarne uno nuovo.
Se, invece, è proposta opposizione contro il precetto, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. (art. 481 c.p.c.).
Opposizione al precetto
L’opposizione al precetto, disciplinata dagli art. 615, comma I, c.p.c è l’atto con il quale il debitore contesta l’esistenza del titolo esecutivo o la sua non idoneità soggettiva od oggettiva a fondare l’esecuzione, quindi si contenta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione oppure l’inesistenza del diritto nel titolo esecutivo o l’inammissibilità della pretesa. L’opposizione a precetto ha un oggetto limitato: non entra nel merito del titolo esecutivo ma contesta l’esistenza e la conformità stessa del medesimo. La proposizione dell’opposizione determina la sospensione della decorrenza del termine di novanta giorni di efficacia del precetto.
Occorre, distinguere le opposizioni all’esecuzione e le opposizioni agli atti esecutivi. Il debitore, in caso di contestazione ha due scelte:
- Se contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in questo caso lo strumento è l’opposizione all’esecuzione;
- Se contestare le modalità con cui ha è stata introdotta l’esecuzione, in questo caso lo strumento è l’opposizione agli atti esecutivi.
L’opposizione all’esecuzione proposta dopo la notifica del precetto e prima dell’inizio dell’esecuzione viene presentata con atto di citazione (al giudice competente per materia, per valore e per territorio. Per i crediti di importo non superiore ai 5.000 Euro, l’opposizione andrà presentata al Giudice di Pace, mentre per i crediti di importo superiore, la competenza sarà del Tribunale, salvo che la legge non preveda una speciale competenza per materia. Con l’opposizione a precetto il Giudice è chiamato ad accertare se il titolo azionato possiede i requisiti richiesti dalla legge (ad esempio se è stato notificato effettivamente notificato a colui che è stato riconosciuto debitore o, se sono corrette le somme intimate).
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione può sospendere l’esecuzione, se ricorrono gravi motivi. Si tratta di un procedimento di natura cautelare.
L’opposizione agli atti esecutivi è presentata qualora il debitore ritenga che l’esecuzione non è stata introdotta con le modalità corrette. In questo modo debitore può far valere tutte le irregolarità del precetto, coma l’assenza della formula esecutiva, la mancata trascrizione del titolo esecutivo sul precetto quando previsto dalla legge, ecc.. Tale azione però deve essere proposta nel termine dei 20 giorni dalla notifica del precetto.
Giurisprudenza
La giurisprudenza, nel tempo, ha chiarito diversi aspetti relativi all’atto in oggetto:
- Cass. Civ., Sez. III, n. 15576/2021: Questa sentenza sottolinea l’importanza dell’indicazione del titolo esecutivo. La mancata indicazione di tale titolo determina la nullità dell’intimazione;
- Cass. Civ., Sez. II, n. 377/2022: In questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che il precetto notificato senza il titolo esecutivo è nullo, a meno che il titolo non sia già stato regolarmente notificato al debitore;
- Cass. n. 8096/2022: Questa sentenza ha chiarito che non è nullo l’atto che si limiti alla mera indicazione della somma dovuta;
- Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 17126 del 11/07/2017: Questa sentenza approfondisce gli effetti sostanziali e processuali dell’atto di messa in mora e dell’atto di pignoramento, precisando che il precetto interrompe la prescrizione, mentre il pignoramento ha l’ulteriore effetto di sospendere il decorso del termine di prescrizione
Fac simile di atto di precetto
Il sottoscritto Avv. [Nome e Cognome], con studio in [Indirizzo], PEC [Indirizzo PEC], C.F. [Codice Fiscale], in qualità di procuratore di [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Creditore], nato a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita]/con sede in [Indirizzo Sede], C.F./P.IVA [Codice Fiscale/Partita IVA], in virtù di mandato in calce/a margine del presente atto,
PREMESSO CHE
- [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Creditore] è creditore nei confronti di [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Debitore], nato a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita]/con sede in [Indirizzo Sede], C.F./P.IVA [Codice Fiscale/Partita IVA], della somma di Euro [Importo] in forza di [Titolo Esecutivo: Sentenza n. [Numero Sentenza] emessa dal Tribunale di [Tribunale] in data [Data Sentenza]/Decreto Ingiuntivo n. [Numero Decreto Ingiuntivo] emesso dal Tribunale di [Tribunale] in data [Data Decreto Ingiuntivo]/Assegno Bancario n. [Numero Assegno] emesso da [Banca] in data [Data Assegno]/Cambiale n. [Numero Cambiale] emessa in data [Data Cambiale]];
- In data [Data Notifica Titolo Esecutivo], il suddetto titolo esecutivo è stato notificato a [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Debitore];
- Ad oggi, [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Debitore] non ha provveduto al pagamento della suddetta somma.
TUTTO CIÒ PREMESSO, INTIMA E FA PRECETTO
a [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Debitore] di pagare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di Euro [Importo], oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del titolo esecutivo al saldo, nonché le spese del presente atto di precetto e successive occorrende.
AVVERTE
[Nome e Cognome/Ragione Sociale del Debitore] che, in mancanza di pagamento entro il suddetto termine, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti, con conseguente pignoramento dei suoi beni mobili, immobili e crediti.
ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai fini del presente atto e per ogni comunicazione relativa alla procedura esecutiva, il creditore elegge domicilio presso lo studio del sottoscritto Avvocato [Nome e Cognome], in [Indirizzo].
Luogo e Data
Firma dell’Avvocato
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad uso dell’Ufficiale Giudiziario
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche, su richiesta dell’Avv. [Nome e Cognome], ho notificato copia conforme del presente atto di precetto a [Nome e Cognome/Ragione Sociale del Debitore] mediante consegna a mani proprie/a mezzo posta raccomandata A.R./ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data [Data Notifica], presso [Luogo Notifica].
Firma dell’Ufficiale Giudiziario
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