Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Lecce la complessità dei rapporti tra le parti giustifica la sospensione dell’esecutività.

Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 1175. di Antonio Sansonetti Avvocato

Apr 13, 2025 - 10:10
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Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Lecce la complessità dei rapporti tra le parti giustifica la sospensione dell’esecutività.

Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 1175.

I fatti.

La società Alfa otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società Beta, per il mancato pagamento dei canoni di affitto relativi a un fitto di ramo d’azienda. In considerazione della natura del credito, il Tribunale di Lecce dichiarava il decreto provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 642, comma 1, c.p.c. Avverso tale provvedimento, la società Beta proponeva opposizione, contestando l’an debeatur del credito e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento di un controcredito compensabile, derivante da inadempimenti contrattuali imputabili alla stessa Alfa. Nelle more della fissazione dell’udienza di comparizione, Alfa avviava procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi, sicché Beta proponeva istanza di sospensione dell’esecutività ex art. 649 c.p.c., deducendo la sussistenza di gravi motivi e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.

 

Il quadro normativo e sistematico.

L’art. 649 c.p.c. prevede la possibilità per il giudice dell’opposizione di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo “quando ricorrono gravi motivi”. La norma, di natura tipicamente cautelare, ha funzione di bilanciamento tra l’esigenza di effettività del credito e il diritto di difesa del debitore. In dottrina si è osservato che i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 non sono circoscrivibili a tipologie predeterminate, ma devono essere valutati caso per caso, alla luce della verosimiglianza delle difese dell’opponente, della documentazione prodotta e del pericolo concreto di un danno derivante dall’immediata esecuzione (v. Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, Giappichelli; Luiso, Diritto processuale civile, vol. II).

 

La decisione del Tribunale di Lecce.

Con provvedimento del 23.01.2025, il Tribunale di Lecce ha accolto integralmente l’istanza cautelare formulata dalla società opponente.

Nel motivare la propria decisione, il Giudice ha valorizzato:

  • la fondatezza prima facie delle eccezioni sollevate da Beta, con particolare riferimento alla compensazione del credito azionato;
  • la complessità del rapporto contrattuale da cui scaturiva il credito, che necessitava di approfondimenti istruttori non compatibili con l’immediatezza dell’azione esecutiva;
  • il pericolo di un pregiudizio irreparabile, determinato dall’aggressione in corso su crediti aziendali rilevanti per la continuità dell’attività d’impresa.

Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti i gravi motivi richiesti dalla norma, disponendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

 

Le conseguenze giuridiche della sospensione.

La sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo comporta l’immediata interruzione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa sulla base di quel titolo. Come precisato in giurisprudenza, gli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione sono da considerarsi illegittimi e pertanto impugnabili ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2008, n. 9871). La sospensione non estingue il processo esecutivo, ma ne determina una stasi che permane fino alla decisione sull’opposizione o al venir meno dei presupposti cautelari. Si tratta, in altri termini, di una tutela interinale, fondata su una valutazione prognostica, non definitiva, ma essenziale per evitare effetti distorsivi del processo esecutivo in danno dell’opponente.

 

Considerazioni conclusive.

La pronuncia del Tribunale di Lecce si inserisce in un orientamento volto a garantire una lettura costituzionalmente orientata del procedimento monitorio ed esecutivo, nel rispetto dei canoni di effettività e parità delle armi. Come osservato in dottrina, “l’esecuzione forzata non può essere strumento di pressione o coartazione quando sussistano elementi oggettivi di incertezza sulla legittimità del titolo” (Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Jovene). In tale prospettiva, la valutazione prudenziale del giudice ai sensi dell’art. 649 c.p.c. costituisce un presidio essenziale per la corretta dialettica tra creditore e debitore nel processo civile.

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