Buoni Postali Fruttiferi prescritti: la Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza del Tribunale di Pavia che condannava Poste Italiane a risarcire il titolare dei titoli.

Nota a App. Milano, Sez. I, 9 aprile 2025, n. 1128. di Grazia Ferdenzi Studio Legale Ferdenzi La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1128 del 9.4.25, ha confermato la sentenza n. 144/24 del Tribunale di Pavia, la quale si era espressa nel senso del riconoscimento del diritto del risparmiatore ad essere risarcito del […]

Apr 28, 2025 - 18:47
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Buoni Postali Fruttiferi prescritti: la Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza del Tribunale di Pavia che condannava Poste Italiane a risarcire il titolare dei titoli.

Nota a App. Milano, Sez. I, 9 aprile 2025, n. 1128.

di Grazia Ferdenzi

Studio Legale Ferdenzi

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1128 del 9.4.25, ha confermato la sentenza n. 144/24 del Tribunale di Pavia, la quale si era espressa nel senso del riconoscimento del diritto del risparmiatore ad essere risarcito del danno cagionato dalla condotta di Poste Italiane, che aveva fatto sottoscrivere Buoni Postali senza consegnarne contestualmente il Foglio Informativo Analitico.

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Poste Italiane aveva impugnato detta sentenza sostenendo che il Tribunale di Pavia avesse erroneamente applicato le norme contenute nel D.M. 19.12.2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova dell’avvenuta mancata consegna del Foglio Informativo, a suo dire da porsi a carico del risparmiatore. In particolare, Poste Italiane sosteneva di aver consegnato detto Foglio, pur non avendo fornito alcuna prova di tale presunta avvenuta consegna e in ogni caso assumeva che l’onere di dimostrare tale circostanza dovesse essere posto a carico del titolare dei Buoni azionati.

Sempre Poste avvalorava poi le proprie tesi precisando che il risparmiatore avrebbe potuto conoscere le informazioni riguardanti la scadenza dei Buoni semplicemente consultando i documenti affissi presso gli Uffici Postali e si opponeva altresì alle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Pavia evidenziando una presunta, a suo dire, mancanza di nesso di causalità tra l’omessa informazione di Poste e il danno lamentato dal risparmiatore.

La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia, ha ribadito che è solo il Foglio Informativo Analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, a nulla rilevando che le informazioni sui titoli siano state anche pubblicate in Gazzetta Ufficiale o in generici fogli affissi presso gli uffici postali sparsi sul territorio italiano.

Il Foglio Informativo, infatti, a detta della Corte d’Appello di Milano, assume rilevanza nei confronti del singolo risparmiatore e la sua omessa consegna rileva sul piano della “condotta” di Poste e dunque è fonte di risarcimento.

Secondo la Corte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere in considerazione quanto disposto dall’art. 3 D.M. 19.12.2000, non appare adeguata alla tutela del risparmiatore, in considerazione “delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane”.

Sul piano poi del nesso di causalità tra l’omessa informazione da parte di Poste Italiane e il danno effettivamente subìto dal risparmiatore, la Corte d’Appello di Milano ha statuito poi che la violazione dei doveri informativi che si è concretizzata a danno del risparmiatore non ha posto il medesimo nelle condizioni di potersi attivare in tempo per riscuotere i propri Buoni e pertanto ciò ha comportato un evidente nesso di causa – effetto tra la carente informazione e il pregiudizio patito dal risparmiatore.

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