Artigiani e commercianti, sconto sui contributi del 50% per cento

L’Inps ha definito le istruzioni per l’uso dell’agevolazione contributiva (pari a una riduzione del 50 per cento dei versamenti previsti) per chi si iscriva nel corso del 2025 alla Gestione previdenziale per commercianti e artigiani

Apr 28, 2025 - 14:27
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Artigiani e commercianti, sconto sui contributi del 50% per cento

Roma, 28 aprile 2025 –  L’Inps ha definito le istruzioni per l’uso dell’agevolazione contributiva (pari a una riduzione del 50 per cento dei versamenti previsti) per chi si iscriva nel corso del 2025 alla Gestione previdenziale per commercianti e artigiani. Un incentivo – vale la pena dirlo subito – che è in alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e che spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni. E la riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

Chi sono i beneficiari

La platea dei beneficiari comprende:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • soci di società, sia di persone sia di capitali (S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I requisiti necessari

I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
  • essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.


Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che abbiano avviato l’attività di impresa nel corso del 2025 e abbiano formalizzato l’iscrizione al Registro delle imprese e all’INPS entro i termini di legge. A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.
L’agevolazione viene riconosciuta anche a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che comincino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

Misura dell’esonero

La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.
I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità.
A tale proposito, in considerazione della ratio della norma di agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma di impresa e si iscrivono alle relative gestioni speciali autonome, è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta sia nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione. Parimenti, la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

Alcuni esempi pratici

1) Mantiene il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività e avvia in data 15 marzo 2027 una nuova attività commerciale di artigiano quale socio di una S.n.c.; ciò in quanto, in tale fattispecie, sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, essendovi obbligo contributivo per i mesi di febbraio e marzo 2027;
2) Perde il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività da artigiano e avvia in data 20 aprile 2027 una nuova attività commerciale di vendita al dettaglio di terziario quale socio di una S.r.l.; ciò in quanto, in tale fattispecie, è carente il requisito di legge della continuità di iscrizione alla gestione previdenziale non essendovi obbligo contributivo per il mese di marzo 2027.

Modalità di accredito della contribuzione

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Diversamente, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Ad esempio, al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a fronte del pagamento di un importo di contributi calcolati a tariffazione ridotta che ammonta al 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, viene accreditato ai fini pensionistici un corrispondente numero di 6 mesi.

Incompatibilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo. Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per il collaboratore familiare che ha avviato l’attività nel corso del 2025.

Come fare domanda

La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza.
La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per trentasei mesi. Nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.
Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’Istituto procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.