Al via controlli fiscali sui forfettari: accessi a casa o in sede

Sono partiti in questi giorni diversi accessi per i titolari di partita IVA in regime forfettario presso la propria sede, che a volte coincide anche con la casa del lavoratore autonomo o professionista, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Si tratta di controlli invasivi, con l’accesso dell’Agenzia delle Entrate presso il domicilio fiscale […] L'articolo Al via controlli fiscali sui forfettari: accessi a casa o in sede proviene da Fiscomania.

Apr 26, 2025 - 21:21
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Al via controlli fiscali sui forfettari: accessi a casa o in sede

Sono partiti in questi giorni diversi accessi per i titolari di partita IVA in regime forfettario presso la propria sede, che a volte coincide anche con la casa del lavoratore autonomo o professionista, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Si tratta di controlli invasivi, con l’accesso dell’Agenzia delle Entrate presso il domicilio fiscale del contribuente.

L’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate ha l’obiettivo di controllare la documentazione contabile che il contribuente deve conservare a norma di legge e controllare se i requisiti richiesti per l’accesso e il mantenimento al regime forfettario sono rispettati. Le verifica, svolte dagli ispettori dell’Amministrazione finanziaria, fanno parte della normale attività di controllo effettuate dallo Stato.

Controlli AdE sui forfettari: come si svolgono

I controlli sui titolari di partita IVA possono avvenire sia d’ufficio ma anche attraverso accessi, ispezioni e verifiche svolte presso la sede. Si tratta di controlli maggiormente invasivi, ma che ogni lavoratore autonomo deve tenere in considerazione.

Durante gli accertamenti svolti dall’AdE i funzionari possono effettuare interviste dirette al titolare dell’attività, ed eventualmente anche a collaboratori presenti in sede, per avere informazioni sull’organizzazione dell’attività economica. Possono anche sottoporre questionari e interrogatori formali. I funzionari possono anche richiedere copia di documenti inerenti al periodo d’imposta, come le fatture di acquisto.

Inoltre, accade spesso che l’ADE cerchi di capire se l’attività svolta ha un’organizzazione tale da richiedere, di fatto, un regime contabile diverso da quello agevolato.

L’importanza della compilazione del Quadro RS

Chi aderisce al regime agevolato non ha l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, inoltre, sussiste l’esonero dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva. Per tale ragione, è previsto dalla legge che chi aderisce a questo regime di vantaggio fornisca delle informazioni per permettere all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli. Queste informazioni obbligatorie devono essere fornite mediante la compilazione del quadro RS del Modello Redditi PF.

Nel quadro devono essere indicati i costi sostenuti nel periodo di imposta per l’esercizio dell’attività (professionale o di impresa). La mancata compilazione di questo quadro o l’indicazione sistematica di valori nulli rappresenta un campanello d’allarme per l’Amministrazione finanziaria.

Le informazioni richieste per i forfettari esercenti attività di impresa, da indicare nel quadro RS, sono:

  • Numero complessivo di mezzi di trasporto detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo di imposta;
  • Ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci;
  • Costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
  • Ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di carburante per autotrazione.

forfettari esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:

  • Ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • Consumi di energia elettrica e quelli per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Regime sanzionatorio

L’obiettivo di questi controlli è duplice:

  • Da una parte controllare i requisiti di accesso e permanenza nel regime;
  • Dall’altro controllare la corretta compilazione del quadro RS.

Nel primo caso il regime sanzionatorio previsto è maggiormente gravoso. Il contribuente potrebbe essere tenuto ad uscire dal regime dall’anno successivo a quello di violazione dei requisiti. Nei casi più gravi, anche dall’anno in corso. Considerato che le annualità oggetto di controllo variano dal 2020 al 2022, potrebbero esserci conseguenze non da poco, con applicazione del regime della contabilità semplificata ed applicazione dell’IVA, con le relative sanzioni da dichiarazione infedele.

Per quanto riguarda, invece, la seconda casistica legata alla mancata o incompleta compilazione del quadro RS un eventuale errore determina una violazione formale che comporta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro che, in ogni caso, può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Considerazioni conclusive

Questo tipo di verifiche dell’Agenzia delle Entrate non devono essere percepite semplicemente come un’eventualità remota, ma come una concreta possibilità per qualsiasi titolare di partita IVA, anche in regime forfettario. Al di là degli obblighi formali, l’aspetto sostanziale che emerge con forza è la necessità per il contribuente di poter dimostrare, non solo attraverso la corretta compilazione del Quadro RS ma anche con la documentazione di supporto (fatture di acquisto, contratti, etc.), la coerenza tra i dati dichiarati e l’effettiva operatività.

È importante comprendere che l’Amministrazione Finanziaria, attraverso queste ispezioni, cerca di “leggere tra le righe“: un Quadro RS compilato con valori minimi o nulli per più anni, o dati palesemente incongrui rispetto alla tipologia di attività, possono innescare accertamenti più approfonditi volti a verificare non solo la corretta determinazione del reddito, ma anche la sussistenza stessa dei requisiti per permanere nel regime agevolato. L’AdE, infatti, individua le liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione da controllare.

Per questo una gestione documentale attenta e proattiva, anche in assenza di obblighi contabili complessi, perché rappresenta la prima e più efficace linea di difesa in caso di controllo, permettendo di fornire chiarimenti immediati e circostanziati ai funzionari.

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