Agevolazioni fiscali: le regole per le associazioni sportive dilettantistiche
lentepubblica.it Per ottenere le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), non basta il rispetto formale delle norme: è indispensabile dimostrare anche la reale natura non lucrativa delle attività svolte. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5132 del 27 febbraio 2025, che chiarisce ancora una volta i limiti entro cui […] The post Agevolazioni fiscali: le regole per le associazioni sportive dilettantistiche appeared first on lentepubblica.it.

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Per ottenere le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), non basta il rispetto formale delle norme: è indispensabile dimostrare anche la reale natura non lucrativa delle attività svolte.
A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5132 del 27 febbraio 2025, che chiarisce ancora una volta i limiti entro cui si può accedere al regime fiscale di favore previsto dalla normativa.
Non basta l’affiliazione: serve la sostanza
Le ASD possono beneficiare di sgravi fiscali sulle imposte dirette e sull’IVA, ma solo a condizione che operino effettivamente senza fini di lucro. La semplice adesione a federazioni sportive riconosciute o a enti di promozione sportiva, infatti, non è sufficiente per ottenere i vantaggi fiscali previsti. Secondo i giudici supremi, è necessario dimostrare che le attività dell’associazione siano coerenti con gli obiettivi di promozione sportiva amatoriale e che non vi siano finalità economiche mascherate da forme associative.
Il caso di una Asd di Ariccia
La vicenda che ha portato all’intervento della Cassazione nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica con sede ad Ariccia, relativo al periodo d’imposta 2011. L’amministrazione finanziaria aveva contestato la qualifica di ente non commerciale, escludendo la possibilità per la ASD di accedere al regime agevolato.
L’Agenzia motivava la propria decisione segnalando diverse anomalie: l’assenza di iscrizione al CONI per l’anno in esame, l’omesso pagamento delle quote associative e la mancata separazione contabile tra le entrate derivanti dall’attività istituzionale e quelle riconducibili a operazioni di natura economica.
Nonostante queste criticità, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto il ricorso dell’associazione, ritenendo sufficienti l’iscrizione al CONI e la partecipazione a un campionato nazionale – nella fattispecie, la Serie B di calcio a cinque – per confermare la natura dilettantistica e non commerciale dell’ente. Le irregolarità contabili, secondo i giudici tributari, erano da considerarsi marginali e prive di impatto sostanziale.
La Suprema Corte: onere della prova in capo all’associazione
La Cassazione ha però ribaltato tale interpretazione, sottolineando come le agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza scopo di lucro non possano essere riconosciute sulla base di presunzioni o meri elementi formali. A essere determinante è invece la verifica concreta dell’attività svolta, che deve riflettere in modo coerente la natura non lucrativa dell’organizzazione.
Secondo la Corte, la disciplina agevolativa richiede che lo statuto dell’associazione contenga clausole precise – come il divieto di distribuzione degli utili e l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento – e che tali principi siano rispettati anche nella prassi quotidiana. È proprio su questo punto che ricade l’onere della prova: spetta all’associazione dimostrare di operare realmente secondo le regole previste dalla legge.
La Corte ha richiamato, tra l’altro, i riferimenti normativi fondamentali in materia: l’articolo 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e l’articolo 4, comma 7, del DPR 633/1972 in materia di IVA. Entrambe le norme richiedono non solo una coerenza statutaria, ma anche comportamenti concreti che confermino l’effettiva finalità istituzionale.
Un messaggio chiaro: no agli abusi della forma associativa
Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria: l’associazione sportiva dilettantistica non può essere un paravento per attività imprenditoriali camuffate. Solo chi dimostra in modo trasparente e documentato di agire nel rispetto dello spirito della legge può accedere ai benefici fiscali previsti.
Il messaggio che ne deriva è chiaro: il rispetto formale delle regole, pur necessario, non basta. Serve coerenza tra forma e sostanza, tra ciò che è scritto nello statuto e ciò che si fa nella pratica quotidiana. E quando mancano elementi essenziali – come l’iscrizione al CONI o una contabilità trasparente – anche le agevolazioni fiscali possono venir meno.
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