Adozioni internazionali di minori: la Consulta apre ai "single"
lentepubblica.it La Consulta ha stabilito che anche i single, vale a dire le persone non coniugate, possono adottare minori stranieri in stato di abbandono, dichiarando incostituzionale l’esclusione prevista dalla normativa vigente. La sentenza n. 33, depositata oggi, ha infatti sancito l’illegittimità dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non […] The post Adozioni internazionali di minori: la Consulta apre ai "single" appeared first on lentepubblica.it.

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La Consulta ha stabilito che anche i single, vale a dire le persone non coniugate, possono adottare minori stranieri in stato di abbandono, dichiarando incostituzionale l’esclusione prevista dalla normativa vigente.
La sentenza n. 33, depositata oggi, ha infatti sancito l’illegittimità dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non consentiva alle persone singole di accedere all’adozione internazionale.
La decisione scaturisce dall’analisi della Corte sulla normativa in questione, giudicata in contrasto con gli articoli 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). L’esclusione delle persone singole dal processo adottivo, secondo la Consulta, limitava in maniera sproporzionata il diritto dell’aspirante genitore a offrire un ambiente familiare a un minore in difficoltà, andando oltre quanto giustificato dalla tutela dell’interesse superiore del bambino.
Adozioni internazionali di minori anche per i single: lo sostiene la Consulta
Pur precisando che il desiderio di diventare genitore non costituisce un diritto assoluto, la Corte ha ribadito che tale aspirazione rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e deve essere considerata all’interno di una valutazione complessiva sul benessere del minore. Di conseguenza, le persone non coniugate possono essere ritenute idonee a garantire un contesto familiare stabile e sereno, purché sottoposte a un accurato esame delle loro capacità affettive ed educative. Tale valutazione potrà tenere conto anche del supporto fornito dalla rete familiare di riferimento del richiedente.
Il pronunciamento della Corte arriva in un momento di significativa riduzione delle richieste di adozione, un fattore che, secondo i giudici, rende ancora più evidente l’incongruenza di un divieto assoluto nei confronti delle persone singole. Impedire a questi soggetti di adottare potrebbe infatti pregiudicare il diritto del minore ad avere una famiglia.
La questione era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, che aveva rimesso alla Corte Costituzionale il dubbio di legittimità dell’attuale normativa. Il giudice fiorentino aveva sottolineato che il principio del miglior interesse del minore non implica necessariamente la presenza di una coppia coniugata, ma può essere garantito anche attraverso una valutazione individuale dell’idoneità della persona singola.
Nel procedimento, il governo, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva cercato di opporsi alla dichiarazione di incostituzionalità sollevando questioni procedurali, sostenendo che una simile modifica avrebbe potuto creare disparità tra adozione internazionale e nazionale. Tuttavia, la Corte ha respinto queste obiezioni, affermando che l’adozione internazionale ha caratteristiche proprie e autonome rispetto a quella nazionale, rendendo infondata l’eccezione sollevata.
Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale segna un importante passo avanti nel riconoscimento del diritto delle persone singole a essere valutate come potenziali genitori adottivi, garantendo al tempo stesso la massima tutela del superiore interesse del minore.
La decisione della Corte Costituzionale
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