Uso dell’AI e diritto d’autore: il disegno di legge italiano
Il Senato ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che si occupa anche della tutela del diritto d’autore. Proprio agli inizi di questa rubrica avevamo dato conto di come, nella seduta dello scorso 23 aprile, il Consiglio dei ministri avesse approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo […] L'articolo Uso dell’AI e diritto d’autore: il disegno di legge italiano proviene da Iusletter.

Il Senato ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che si occupa anche della tutela del diritto d’autore.
Proprio agli inizi di questa rubrica avevamo dato conto di come, nella seduta dello scorso 23 aprile, il Consiglio dei ministri avesse approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Nella prosecuzione dell’iter legislativo, il testo, che si occupa anche della tutela del diritto d’autore, il 20 marzo 2025 ha ricevuto il via libera da parte del Senato, con 85 voti favorevoli e 42 contrari.
Con particolare riferimento al rapporto tra l’uso dell’AI e la tutela del diritto d’autore, ricordiamo come il testo originario prevedesse che i contenuti generati o alterati attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale fossero chiaramente riconoscibili da parte degli utenti, grazie all’inserimento di segni identificativi. Un’ulteriore disposizione era dedicata alla tutela delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, purché il contributo umano fosse stato creativo, rilevante e dimostrabile. Infine, veniva previsto che l’estrazione di materiali attraverso modelli di intelligenza artificiale, anche generativa, fosse consentita in conformità alle norme della legge sul diritto d’autore che consentono l’estrazione di dati per scopi scientifici o quando l’utilizzo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti.
Per quanto riguarda il tema della tutela delle opere generate con l’intelligenza artificiale, il testo della norma aveva fatto sorgere diversi dubbi in merito alla diretta attribuzione agli utenti creatori dell’onere di provare la creatività e la rilevanza del proprio contributo.
Quanto al lecito utilizzo dei contenuti protetti coinvolti nell’addestramento degli algoritmi di AI, la norma era concepita nella prospettiva di concludere accordi di licenza aventi ad oggetto i contenuti ritenuti interessanti dai gestori delle piattaforme, affinché fosse raccolta l’autorizzazione dei titolari dei diritti all’utilizzo a scopo di lucro e fosse garantito agli stessi il riconoscimento di un equo compenso.
Anche in questo caso, tuttavia, veniva posto in capo ai titolari dei diritti un onere, ossia quello di negare l’autorizzazione all’utilizzo dei propri contenuti per l’alimentazione degli algoritmi.
In questa sede segnaliamo che il nuovo testo, appena approvato dal Senato, conferisce un’apposita delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Ciò con l’espresso criterio direttivo di prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio e di individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazioni.
Per quanto riguarda, poi, le specifiche disposizioni in materia di diritto d’autore, viene ora previsto che le opere create con l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale siano protette, purché costituenti il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
Viene, poi, consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, effettuate attraverso l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sempre in conformità alle norme della legge sul diritto d’autore che consentono l’estrazione di dati per scopi scientifici o quando l’utilizzo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti e sempre pena l’inflizione di una multa. Ciò fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
Non resta che attendere i successivi sviluppi legislativi del provvedimento, che ora passa all’esame della Camera.
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