Sulla responsabilità per abusiva concessione del credito.
Nota a Trib. Napoli, Sez. Impr., 25 marzo 2025, n. 3015.

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Il sostegno finanziario alle imprese, anche, durante lo stato di squilibrio economico – patrimoniale è una soluzione allo stato di crisi ma l’istituto di credito deve valutare le reali prospettive di risanamento dell’impresa. Diversamente incorre in responsabilità per abusiva concessione del credito. In tale attività, però, gli istituti di credito non possono essere chiamati alla riclassificazione dei bilanci né ad esaminare l’ingente documentazione contabile dell’impresa.
Con la sentenza n. 3015/2025 pubblicata lo scorso 25 marzo 2025, il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di impresa ribadisce il proprio orientamento in materia di abusiva concessione del credito ad una società, poi fallita, chiarendo che tale ipotesi ricorre se il finanziamento è diretto a sovvenzionare una società in stato di squilibrio economico-patrimoniale e senza reali prospettive di risanamento.
Il Collegio giudica importante il sostegno finanziario alle imprese, anche, durante lo stato di squilibrio economico – patrimoniale, tant’è che lo valuta come soluzione allo stato di crisi dell’impresa.
Ne subordina, però, la legittimità alla sola ipotesi in cui l’impresa aneli al risanamento ed al ripristino della continuità aziendale per evitare il dissesto.
E del resto il principio è stato normato dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza che agli artt. 16 e ss. chiarisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito.
Nello specifico l’art. 16 del Codice indica chiaramente che nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori.
Ed è il piano di risanamento, infatti, che il Collegio Pertenopeo valuta dirimente al fine della valutazione della responsabilità dell’istituto di credito.
Tale valutazione è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità che già nel 2011 qualificava come abusiva l’erogazione del credito, qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesasse in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi.
In tale evenienza la Corte regolatrice ha statuito che l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (cfr. Cass. civ. (ord.). 30.6.2021, n. 18610 e più recentemente Cass. Civ. Sent. Sez. 1 Num. 29840 Anno 2023 pubblicata il 27.10.2023)
La sentenza del Tribunale di Napoli in rassegna ha, soprattutto, il pregio di non limitarsi alla enunciazione di un principio di diritto, ma offre una concreta indicazione all’operatore bancario ed anche a coloro, frequentemente le curatele fallimentari, che spesso si avventurano in azioni risarcitorie nei confronti degli istituti bancari: la falsità delle rappresentazioni contabili contenute nei bilanci di una società fallita non può essere percepita dagli istituti di credito che di certo non possono essere chiamati alla riclassificazione dei bilanci (non potendo disporre dell’integrale documentazione societaria utile allo scopo). La prova della conoscenza in capo agli istituti di credito, del reale stato di dissesto, costituisce, dunque, il presupposto della domanda risarcitoria la cui mancanza ne comporta l’inevitabile rigetto.
Molto pregevolmente il Collegio Partenopeo avverte addirittura l’urgenza di chiedersi se l’obbligo di sana e prudente gestione a cui è chiamato l’imprenditore professionale nel settore del credito per valutare il merito creditizio di un’ impresa imponga non solo l’esame dei bilanci che apparentemente descrivono una situazione di equilibrio finanziario nonostante il forte indebitamento che è compensato però da un’impalcatura consistente di crediti, ma soprattutto lo sforzo di andare a “spulciare” la mole ingente di documentazione contabile.
La risposta, come detto, è negativa.
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