Sospensione efficacia esecutiva di una sentenza in favore di cessionaria per il rischio di potenziale mancato rimborso delle somme.

Nota a App. Bari, Sez. II, 18 dicembre 2024. Segnalazione a cura degli Avvocati Sgobio e Rossiello. di Livio de Miranda Con il recente provvedimento in oggetto, i Giudici della Corte di Appello di Bari hanno ritenuto di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, in quanto la società cessionaria creditrice non sembrerebbe essere in grado di […]

Feb 10, 2025 - 11:16
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Sospensione efficacia esecutiva di una sentenza in favore di cessionaria per il rischio di potenziale mancato rimborso delle somme.

Nota a App. Bari, Sez. II, 18 dicembre 2024.

Segnalazione a cura degli Avvocati Sgobio e Rossiello.
Con il recente provvedimento in oggetto, i Giudici della Corte di Appello di Bari hanno ritenuto di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, in quanto la società cessionaria creditrice non sembrerebbe essere in grado di garantire una eventuale restituzione delle somme in caso di fondatezza dell’appello.
 
Di seguito, la motivazione:

«– ritenuto, che ricorre il rischio, come in precedenza tratteggiato, atteso che vi è la possibilità concreta che la XXXXX S.r.l. possa non fronteggiare l’onere del suo rimborso se l’appello dovesse risultare fondato; in linea di principio la condanna al pagamento di una somma elevata, di per sé non è produttiva di una lesione irreparabile, occorrendo valutare il suo impatto sulla consistenza patrimoniale e finanziaria delle parti, che potrebbe indurre a concludere che il pericolo in questione non ricorra; nel caso di specie, tuttavia, gli appellati hanno dimostrato che la cessionaria del credito per cui è causa (alla quale, quindi, le somme oggetto della condanna dovranno essere pagate) ha un capitale versato di soli € 10.000,00 (inferiore, quindi, già all’ammontare delle sole spese di lite) e non è proprietaria di beni immobili idonei a garantire l’eventuale credito restitutorio; l’appellata, in merito, si è limitata a dedurre genericamente la propria solvibilità senza, però, allegare elementi concreti a fondamento di ciò che resta, quindi, una mera allegazione;».

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