Se “il gioco non regge la candela” la procedura esecutiva deve essere chiusa.
Nota a Trib. Oristano, 26 marzo 2025, n. 151. Segnalazione a cura dell’Avv. Nora Piras.

Nota a Trib. Oristano, 26 marzo 2025, n. 151.
Segnalazione a cura dell'Avv. Nora Piras.
Come è noto, a norma dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., il Giudice dell’esecuzione può disporre l’estinzione anticipata della procedura esecutiva «quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo»[1].
Potere esercitato dal Tribunale di Oristano a seguito di un’istanza formulata dalla comproprietaria, non esecutata, dell’immobile pignorato, con cui veniva sollecitata la verifica, da parte del Giudice, dei presupposti di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Il caso.
Nel caso di specie l’originaria creditrice procedente, a mezzo della sua mandataria, aveva incardinato la procedura esecutiva in forza di contratto di mutuo ipotecario, con il quale la banca mutuante aveva concesso al debitore esecutato un finanziamento dell’importo di originarie Lire 90.000.000, attuali € 46.481,12, che la parte mutuataria si era obbligata a restituire ai patti ed alle condizioni convenute.
A garanzia della somma mutuata ed accessori tutti, nonché dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal mutuatario, era stata costituita ipoteca di primo grado su un immobile di proprietà di un terzo datore di ipoteca.
Successivamente, “il mutuatario acquistava dal terzo datore d’ipoteca l’immobile su cui era stata iscritta l’ipoteca in regime di comunione legale dei beni con la moglie (…), da cui si separava il successivo 09/01/2019”. Il mutuatario e la sua ex coniuge, quindi, risultavano proprietari dell’immobile, ciascuno per la quota di ½.
A seguito dell’inadempimento del mutuatario, la procedente trascriveva il pignoramento ma solo sulla quota di ½ di titolarità del mutuatario.
La decisione.
Sollecitato all’esercizio dei suoi poteri d’ufficio dall’istanza presentata dalla comproprietaria non esecutata, il Giudice oristanese ha iniziato il suo iter argomentativo, partendo, appunto, dal rilievo che il pignoramento era stato trascritto dalla procedente solo sulla quota ½ e che, di conseguenza, si era reso necessario incardinare il giudizio di divisione, il cui obiettivo era “ricavare dalla vendita l’equivalente del quantum pignorato e restituire alla comproprietaria non esecutata il residuo conguaglio”.
Come rilevato dal giudicante, quindi, “eventuali ragioni di credito nei confronti della comproprietaria non esecutata non possono essere fatte valere nell’ambito del giudizio di divisione endoesecutiva; il creditore procedente avrebbe, infatti, dovuto pignorare l’immobile per intero, nei confronti” del debitore, e nei confronti dell’ex coniuge “ex art. 2910 c.c., comma secondo, c.c. e 602 e seguenti c.p.c., in qualità di terzo proprietario”.
Tale circostanza comporta che “i creditori (…) all’esito di una ipotetica fruttuosa vendita” dovrebbero versare alla comproprietaria la quota di ½ di conguaglio per essere la comproprietaria dell’abitazione pignorata.
Ciò detto, il giudicante ha ritenuto, “in ogni caso, … assorbente, ai fini della decisione, l’andamento della procedura esecutiva in oggetto la quale, muovendo da un valore di vendita attributo dal CTU di euro 80.982,20, è giunta oggi, stanti le infruttuose procedure attivate per oltre un anno e mezzo, alla sesta vendita con un prezzo di euro 20.771,77 con offerta minima di euro 15.578,83”.
Facendo propri i rilievi sollevati dell’istante, infatti, il Giudice isolano ha ritenuto che, “considerate le spese finora sopportate e da liquidarsi per la pubblicità, per il compenso da attribuirsi al delegato alle operazioni di vendita, nonché il fatto che, qualsiasi sia il ricavato, in evidente decremento rispetto al valore, la metà dello stesso andrebbe versato” alla ex coniuge comproprietaria “a titolo di conguaglio essendo comproprietaria non esecutata, è di tutta evidenza che il protrarsi delle operazioni sia antieconomico”.
Pertanto, “in ossequio agli insegnamenti in merito della Suprema Corte di Cassazione[2]”, ha “dato il massimo risalto alla possibile fruttuosità del bene pignorato (diminuzioni di prezzo, un anno e mezzo di avvisi) ma, a un giudizio prognostico”, è risultato che “il bene è stato completamente ignorato nel mercato e, quindi, non vendibile ad un prezzo congruo nell’interesse della procedura e dei diritti di tutti i soggetti in essa coinvolti”.
Detti elementi, per il Giudice oristanese, “giustificano la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura di cui all’articolo 164 disp. att. C.p.c. e la conseguente revoca delle ordinanze di vendita in atti”. La conseguenza, pertanto, non poteva “che essere la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della vendita e, per la medesima ragione, l’improseguibilità della connessa causa di divisione”.
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Brevi considerazioni a margine della sentenza.
La sentenza in commento offre l’occasione per tentare di sgombrare il campo da eventuali errori interpretativi sulla “vera” ratio e sui presupposti applicativi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.[3] e sulla differenza tra il concetto di “infruttuosità” richiamato dalla norma in parola e quello di “ingiustizia del prezzo” ex art. 586 c.p.c.
La ratio dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Innanzitutto, non si può non evidenziare che “sebbene ad una prima lettura possa sembrare che” l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. sia stato predisposto “per “aiutare” il debitore esecutato a non veder svenduto il proprio immobile, la ratio di tale norma va ricercata altrove”[4].
Come ha avuto modo di chiarire la più attenta giurisprudenza, infatti, “la ratio della norma (…) consiste nella tutela del buon andamento della giustizia, volendosi evitare che proseguano, sine die e con inutile dispendio di risorse, procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori. Deve, pertanto, essere escluso che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell’esecuzione forzata, dato dal soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva e l’interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato”[5].
La stessa della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, richiamata anche dal Giudice oristanese, ha affermato che “lo scopo dell’ordinamento e, nella specie, del processo esecutivo è quello di assicurare al creditore una tutela giurisdizionale effettiva, la quale tuttavia, una volta appurata l’impossibilità di suo raggiungimento, non è più giuridicamente rilevante. In altri termini: il processo esecutivo trova la sua ragion d’essere nella sua efficienza di assicurare un risultato concretamente ed oggettivamente utile ai creditori”.
L’esecutato, quindi, ha un “interesse solo indiretto alla chiusura anticipata per infruttuosità”[6].
I presupposti applicativi e la valutazione “discrezionale” del Giudice
Tanto chiarito, passando ai presupposti applicativi, non vi è dubbio che l’applicazione della disposizione in parola finisce per ruotare “intorno alla non agevole interpretazione del criterio del «ragionevole soddisfacimento» delle pretese dei creditori”[7].
È vero che, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la “sopravvenuta mancanza” di “efficienza” del processo esecutivo “deve essere valutata sulla base di elementi strettamente oggettivi, senza quindi spazio per alcuna valutazione di tipo soggettivo né del procedente né del giudice”[8]. Tuttavia, pur nel rispetto dell’orientamento della Suprema Corte, non vi è dubbio che, come ben rimarcato in dottrina, la norma fornisce uno strumento fatto di “prassi virtuose”, affidando al Giudice dell’esecuzione la valutazione circa l’infruttuosità della procedura e la convenienza a proseguirla[9].
Al Giudice viene richiesta, infatti, una valutazione di tutti gli elementi che ha a sua disposizione nel caso concreto, dalla stima del valore del bene, al valore di mercato, agli esiti delle vendite tentate, ai successivi ribassi del prezzo. Più nello specifico, come evidenziato dalla dottrina, il Giudice si trova a dover effettuare “una valutazione discrezionale, considerando la stima del valore del bene, i successivi ribassi determinati dai tentativi di vendita non andati a buon fine, lo stato di occupazione del compendio (se l’immobile non è libero / non è stato liberato, difficilmente risulterebbe fondato il provvedimento di chiusura anticipata), i costi della procedura, la assenza di istanze di assegnazione; le probabilità di liquidazione del bene ed il presumibile valore di realizzo. Il tutto così da decidere, anche d’ufficio previa audizione delle parti, se la prosecuzione della procedura permetta o meno il recupero dei costi ed un, seppur parziale, quantomeno congruo (e quindi non simbolico) pagamento dei crediti”[10].
Appare evidente – ma è bene precisarlo – che, “nell’applicazione dell’art. 164 bis non può assumere rilievo decisivo il solo numero degli esprimenti di vendita falliti, sebbene costituisca un chiaro indizio del probabile insuccesso della procedura. Sul punto, infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno escluso la chiusura anticipata della procedura esecutiva a seguito dell’esito negativo di più vendite, ovvero qualora i ribassi futuri del prezzo siano ancora tali da consentire, con valutazione prognostica, un ragionevole soddisfacimento delle ragioni dei creditori”[11]. Al contrario, “può ritenersi (…) che costituisca serio indizio di infruttuosità dell’espropriazione forzata la circostanza per cui, pure a seguito di molteplici tentativi di vendita, il bene non ha suscitato interesse sul mercato, nonostante ampia pubblicità attuata ed i progressivi ribassi del prezzo rispetto al valore stimato del cespite”[12].
In concreto, quindi, “nella varietà dei casi della pratica, il giudice dovrebbe considerare congiuntamente sia il riparto atteso per ogni creditore, che la corrispondente percentuale, così da decidere se la prosecuzione della procedura permetta o meno il recupero dei costi ed il pagamento, parziale, ma non simbolico, dei crediti”[13] . In quest’ottica, quindi, la procedura non dovrebbe proseguire solo per il recupero dei costi sostenuti.
In sintesi, a prescindere dalla volontà del debitore e del creditore, il giudice “chiude” anticipatamente la procedura esecutiva laddove risulti inutile che essa prosegua, ingenerando, appunto, più costi che profitti[14] .
In termini, ancor più chiari, l’infruttuosità della procedura esecutiva può verificarsi unicamente “quando il gioco inizia a non valere più la candela”[15] e, da questo punto di vista, la fattispecie scrutinata dal Tribunale di Oristano, rappresenta un emblema. Infatti, il Giudice oristanese ha sì “dato il massimo risalto alla possibile fruttuosità del bene pignorato (diminuzioni di prezzo, un anno e mezzo di avvisi) ma ha altresì tenuto conto che “il bene è stato completamente ignorato nel mercato” e, quindi, da un giudizio prognostico lo stesso non risultava “vendibile ad un prezzo congruo nell’interesse della procedura e dei diritti di tutti i soggetti in essa coinvolti”.
Differenza tra “infruttuosità” ex art. 164 bis c.p.c. e “ingiustizia del prezzo” ex art. 586 c.p.c.
Un altro errore da evitare è quello di confondere il concetto di “infruttuosità” ex art. 164 bis c.p.c. con quello di “ingiustizia del prezzo” ex art. 586 c.p.c. Infatti, malgrado l’apparente “vicinanza”[16] terminologica, si tratta di due concetti del tutto differenti.
Diversamente da quanto previsto dall’art. 164 bis c.p.c., l’art. 586 c.p.c.[17], infatti, prevede che il giudice possa sospendere la vendita, successivamente all’aggiudicazione, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. In questo caso, quindi, “la valutazione del giudice non è relativa alla anti-economicità del risultato economico della procedura esecutiva immobiliare (come nel caso dell’art. 164 bis) quanto piuttosto alla giustizia/ingiustizia del prezzo ottenuto”[18].
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, “in tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (…), persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo. Ne consegue che l’individuazione di quest’ultimo quale giusto prezzo, oltre a presupporre una comparazione fra i dati costituiti da quello concretamente realizzato con l’aggiudicazione e quello che sarebbe stato conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, richiede, ai fini della sospensione, che la differenza tra le due valutazioni debba evidenziarsi in termini di notevole inferiorità, secondo criteri da adottarsi di volta in volta in relazione al caso concreto, nel quadro della esigenza di contrasto alla illegalità cui si ispira l’art. 19 bis sopra richiamato”[19].
In sintesi, mentre l’art. 586 c.p.c. “tutela civilisticamente la regolarità dell’incanto e dota il giudice di uno strumento per “revocare” la vendita che sia frutto di irregolarità, l’art. 164 bis c.p.c. prescinde da tutto questo e richiede “unicamente” che l’immobile, malgrado tutti gli sforzi, sia arrivato ad un prezzo così basso che non varrebbe nemmeno più la pena di venderlo”[20].
Perimetro applicativo e forma del provvedimento di estinzione e dell’eventuale impugnazione
Prima di concludere, è doveroso sottolineare anche che l’art. 164 bis fa riferimento al processo esecutivo senza distinzioni per cui detta disposizione è applicabile a tutti e tre tipi di espropriazione forzata, anche se, di fatto, la sua applicazione si rinviene prevalentemente nell’esecuzione immobiliare[21].
Inoltre, si deve anche rilevare che la norma in parola non disciplina il procedimento e la forma del provvedimento di chiusura anticipata. Tuttavia, “la previsione che la chiusura della procedura sia disposta dal giudice, insieme alla mancata previsione della necessità un’istanza di parte, autorizzano una pronuncia d’ufficio da parte del giudice, senza escludere l’obbligo di ascoltare le parti (e del debitore), fissando un’apposita udienza, a tutela del principio del contraddittorio”[22].
Infine, è bene ricordare anche che nel silenzio della norma, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che il provvedimento del Giudice dell’esecuzione che decide sull’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, proposta ai sensi dell’art. 164 bis c.p.c., può essere impugnato nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non in quelle del reclamo al collegio ex art. 630, ultimo. comma, c.p.c. In particolare, secondo la Suprema Corte, “essendo (…) previsto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione disponga la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. att.cod. proc. civ. il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, è da escludere che il detto provvedimento abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.”[23].
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[1] Cfr.: Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 1612 del 3 febbraio 2012.
[2] Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 11116 del 10 giugno 2020.
[3] Per un approfondimento sull’argomento, tra i tanti, si vedano: VACCARELLA, Infruttuosa reiterazione dell’incanto ed estinzione “atipica” del processo esecutivo; SOLDI, Formulario dell’esecuzione forzata, Padova, 4ª ed., 2016, 1279; DE STEFANO, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Riv. esec. forzata, 2014, 794, ss; VINCRE, Articolo 164-bis. Infruttuosità dell’espropriazione forzata, in SALETTI-VANZ-VINCRE, Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, Torino, 2016, 372; LODOLINI, La chiusura anticipata per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, in Riv. esec. forz., 2016, 241; FARINA, POLIZZI, L’infruttuosità dell’espropriazione forzata tra i primi chiarimenti operativi e pressanti esigenze di bilanciamento, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 1038, nota a Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2015, n. 18451, Riv. esec. forz., 2016, 2, 259; MAJORCA, I soli ribassi a base d’asta non comportano l’estinzione anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità, nota a Trib. Palermo, ord., 26 marzo 2015, in www.eclex.it.
[4] Cfr. A. CRESCENZI, Il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ex art. 618, ult. co., c.p.c. e, comunque, non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., edito su www.inexecutivis.it.
[5] Cfr. Trib. di Pavia con l’ordinanza del 7 luglio 2016.
[6] Cfr. Trib. di Pavia con l’ordinanza del 7 luglio 2016.
[7] Cfr. Manuale di Diritto Processuale Civile, a cura di C. Taraschi, Ed. Simone 2018, pag. 645.
[8] Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 11116/2020, cit.
[9] Cfr. CAPPONI, Il giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. Proc., 2015, 1461. All’uopo si richiamano anche le Linee Guida del 28/09/2015 del Tribunale di Firenze che prescrivono la chiusura anticipata del procedimento in una serie di casi ed in presenza di una serie di fattori nelle stesse elencati (documento reperibile su www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2015/2015).
[10] Si vedano anche le Linee Guida del 28/09/2015 del Tribunale di Firenze, cit.
[11] Cfr. A. CRESCENZI, Il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ex art. 618, ult. co., c.p.c. e, comunque, non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., cit.
[12] Cfr. Manuale di Diritto Processuale Civile, cit., pag. 645.
[13] Cfr. A. CRESCENZI, Il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ex art. 618, ult. co., c.p.c. e, comunque, non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., cit.
[14] Riprendendo le parole della Relazione illustrativa, potranno chiudersi le procedure “inutilmente” pendenti, per evitare che proseguano procedimenti esecutivi che non recano alcun vantaggio al creditore «in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset pignorati».
[15] Sul punto si veda: D. GIORDANO, L’estinzione del pignoramento immobiliare per infruttuosità, edito su www.studioassociatoborselli.it. Per un approfondimento sull’argomento si veda anche: S. FROJO, Prime osservazioni sull´art. 164 bis disp. att. cod. proc. Civ, edito su www.nuovodirittodellesocieta.it.
[16] Cfr.: D. GIORDANO, L’estinzione del pignoramento immobiliare per infruttuosità, cit.
[17] Si ricorda che l’art. 586 c.p.c., rubricato «Trasferimento del bene espropriato» – dispone «Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto [disp. att. 164]. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio».
[18] Cfr.: Manuale di Diritto Processuale Civile, cit., pag. 603.
[19] Cfr.: Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1612 del 3 febbraio 2012.
[20] Cfr.: A. DONVITO: Brevi note sulla chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, 2017.
[21] Come però sottolineato da qualche Autore “nell’espropriazione mobiliare è per converso improbabile che l’articolo abbia frequente applicazione, concorrendo altri mezzi processuali funzionali alla chiusura anticipata dell’esecuzione, quali l’art. 540-bis, già ricordato nel § 1 e il recentemente novellato art. 532, co. 2, seconda parte, che autorizza il giudice a chiudere anticipatamente l’esecuzione dopo tre esprimenti di vendita negativi, indipendentemente dalla ricorrenza dei presupposti dell’art. 164-bis (comma sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. c), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. con mod. nella legge 30 giugno 2016, n. 119). Ancor meno probabile pare la sua applicazione nell’espropriazione presso terzi di crediti quando il credito sia stato assegnato ai sensi dell’art. 553, co. 1, c.p.c” (cfr.: A. DONVITO: Brevi note sulla chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, che cita LODOLINI, La chiusura anticipata per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, in Riv. esec. forz., 2016, 241.).
[22] Così sia A. CRESCENZI, Il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ex art. 618, ult. co., c.p.c. e, comunque, non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., cit., sia A. DONVITO: Brevi note sulla chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, cit.
[23] Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, ord. 28.03.2018 n. 7754 (che richiama Cass. n.19858 del 28/09/ 2011 e Cass. n. 14449 del 15/07/ 2016). Secondo gli Ermellini “… diversamente dal procedimento di reclamo che si conclude con una sentenza appellabile ai sensi dell’art. 130, disp. att. c.p.c., il giudizio di opposizione agli atti termina con una sentenza inappellabile ex art. 618, ult. co., c.p.c. e, comunque, non ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost”.