Rimborso del volo acquistato con l’agenzia, basta la carta d’imbarco
La Corte di Giustizia dell'Ue ha definito i diritti dei passeggeri che acquistano voli attraverso agenzie, chiarendo come possono chiedere il rimborso per ritardo o cancellazione

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, emessa a inizio marzo 2025, segna un punto importante per tutti i passeggeri che acquistano viaggi tramite agenzie o tour operator. Il messaggio è chiaro: anche se il volo fa parte di un pacchetto tutto compreso pagato da un soggetto terzo, il passeggero ha comunque diritto al rimborso previsto in caso di ritardo prolungato o cancellazione del volo.
La carta d’imbarco è la prova di prenotazione
La Corte Ue ha stabilito che la semplice carta d’imbarco è sufficiente a provare la prenotazione di un volo, anche se il passeggero non ha pagato direttamente il biglietto aereo. È un chiarimento di grande rilievo, perché sgombra il campo da un possibile alibi delle compagnie aeree: non potranno più negare il rimborso sostenendo che il viaggiatore non è il diretto pagante.
Questa decisione rafforza il principio sancito dal Regolamento UE 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri nei casi di disservizi come ritardi, cancellazioni o negato imbarco. Anche nei pacchetti turistici organizzati, dunque, il viaggiatore conserva il diritto pieno alla compensazione.
Come funziona il rimborso per il biglietto
Tradizionalmente, in caso di disservizio su un pacchetto turistico, la normativa europea (recepita in Italia dal Codice del Turismo in linea con la successiva Direttiva UE 2015/2302) impone di rivolgersi all’organizzatore. Questo significa che, se il volo è cancellato o in forte ritardo, il consumatore dovrebbe richiedere il rimborso all’agenzia, che a sua volta dovrebbe rivalersi sulla compagnia aerea.
Ma la sentenza Ue apre una via più semplice: il passeggero può agire direttamente nei confronti della compagnia aerea se il problema riguarda esclusivamente il volo. Come sottolinea Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet Confcommercio, questa è una sorta di “corsia preferenziale” che il viaggiatore dovrebbe prediligere. Evitando la catena di responsabilità, si riduce il rischio di lungaggini e rimpalli tra agenzia e vettore.
Quello che cambia per i viaggiatori è che adesso il diritto alla compensazione è valido anche per voli acquistati all’interno di un pacchetto tutto compreso. Come abbiamo visto, la carta d’imbarco basta a dimostrare la prenotazione confermata. Inoltre, se il problema riguarda solo il volo, non è necessario passare dall’agenzia per reclamare ma si può – e in diversi casi è consigliato – agire direttamente.
Il nodo irrisolto dei fondi di garanzia delle compagnie
Nel frattempo, resta aperto il dibattito sulla necessità di un fondo di garanzia obbligatorio per le compagnie aeree, sul modello di quello previsto per gli operatori turistici. La proposta è sostenuta da tempo da associazioni del settore, per garantire una maggiore tempestività nei rimborsi e alleggerire la pressione sugli organizzatori.
In parallelo, è in corso la discussione europea sulla revisione della Direttiva sui pacchetti turistici, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra tutela dei consumatori e sostenibilità economica per le imprese, soprattutto le piccole e medie.
Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha dichiarato proprio recentemente di stare lavorando a
una giusta sintesi che protegga sia i viaggiatori che il tessuto imprenditoriale italiano.
Ha fatto così eco alle perplessità emerse in fase di proposta degli emendamenti in Parlamento europeo.