Professionisti: rimborsi auto deducibili per i soci STP
I rimborsi su base chilometrica pagati ai singoli professionisti per l’uso dell’auto personale sono deducibili interamente: cosa dice la Cassazione.

I professionisti hanno diritto alla piena deducibilità dei rimborsi chilometrici versati dall’associazione professionale alla quale sono iscritti, mentre non è applicabile il criterio forfettario previsto dall’articolo 164 del TUIR.
A sottolinearlo è stata la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 ha messo in evidenza come il rimborso chilometrico versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti sia da considerare come un importo interamente deducibile.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la totale deduzione dei rimborsi facendo riferimento all’articolo 164 del TUIR, prevedendo quindi un limite del 40%.
Secondo i giudici, invece, la spesa sostenuta da uno studio associato per rimborsare il chilometraggio relativo all’uso dell’auto personale è interamente deducibile ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, purché sia strettamente strumentale all’attività professionale svolta dall’associazione.
Se l’articolo 164 del TUIR sancisce la deducibilità parziale, la norma generale è rappresentata dall’articolo 54 del TUIR.
Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione – afferma la sentenza -, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata.