Priority line per il socio che abbia pagato debiti sociali di una S.N.C.

Nelle società di persone, il socio che paga un debito sociale ha diritto di rivalersi nei confronti degli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, senza dover prima aggredire il patrimonio della società. Il principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Milano che, aderendo ad un datato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. […] L'articolo Priority line per il socio che abbia pagato debiti sociali di una S.N.C. proviene da Iusletter.

Feb 20, 2025 - 14:54
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Priority line per il socio che abbia pagato debiti sociali di una S.N.C.

Nelle società di persone, il socio che paga un debito sociale ha diritto di rivalersi nei confronti degli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, senza dover prima aggredire il patrimonio della società.

Il principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Milano che, aderendo ad un datato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 18185/2006), ha affermato che al socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, il quale abbia pagato un debito della società, non può essere opposto dagli altri soci, in sede di regresso, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Viene così agevolata l’azione del socio che ha saldato debiti sociali rispetto alla più lunga procedura che devono seguire i creditori della società per poter aggredire il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. I creditori della società, infatti, in caso di inadempimento, per potersi rifare sui soci illimitatamente responsabili, devono prima dimostrare l’incapienza del patrimonio sociale.

Il Tribunale meneghino, dunque, accertato che una socia pagò, al fine di permettere la vendita di un immobile di proprietà della società in nome collettivo alla quale partecipava, parte del mutuo garantito da un’ipoteca gravante sull’immobile medesimo, dei compensi spettanti all’agente immobiliare e delle spese condominiali arretrate, ha condannato gli altri soci alla restituzione della loro quota di debito in proporzione alla loro partecipazione nella società.

Tali soci si difesero facendo valere che la socia creditrice non aveva dimostrato l’incapienza del patrimonio sociale e, dunque, non poteva rivalersi direttamente sul patrimonio degli altri soci, in forza del beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c.

Il Tribunale ha, tuttavia, accolto la domanda della socia creditrice riaffermando, come già anticipato, il datato orientamento della Cassazione, a mente del quale “il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali”.

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