Polizza rischi catastrofali: anticipi fino al 30% dei danni
Legge Quadro post-calamità: liquidazione anticipata del 30% del danno subito dalle imprese che sottoscrivono la polizza per rischi catastrofali.

È in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU, normativa che introduce regole ad hoc per i territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, successivamente alla fine dello stato di emergenza.
La Legge 18 marzo 2025 n. 40 stabilisce una procedura di liquidazione anticipata del danno subito dalle imprese che sottoscrivono la polizza per rischi catastrofali.
L’articolo 23 specifica che è possibile richiedere l’immediato rimborso, nel limite del 30% del suo ammontare, tenendo conto del contratto di assicurazione stipulato e della perizia asseverata da un tecnico abilitato.
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all’articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 2, può chiedere l’immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.
La richiesta va inviata entro 90 giorni dall’evento all’impresa assicurativa, che entro quindici giorni dalla ricezione effettua un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali, valutando anche la riconducibilità causale agli eventi calamitosi.
La compagnia di assicurazioni liquiderà il danno entro 5 giorni dal sopralluogo in assenza di contestazioni.