Pensione complementare: il Fisco spiega come calcolare lo sconto

L’Agenzia delle Entrate illustra il metodo di calcolo per la riduzione dell’aliquota fiscale sulle prestazioni previdenziali integrative.

Apr 14, 2025 - 10:50
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Pensione complementare: il Fisco spiega come calcolare lo sconto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, ha fornito nuovi chiarimenti sul metodo di calcolo dell’anzianità di partecipazione alle previdenza complementare allo scopo di determinare la riduzione d’imposta sulle prestazioni pensionistiche integrative.

A tal fine, viene chiarito che valgono tutti i periodi, anche quelli relativi a fondi differenti. Vediamo tutto.

Pensione integrativa: per più tempo versi, meno tasse paghi

L’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari determina la tassazione su rendite e capitale. Infatti, come stabilito dall’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005, l’aliquota fiscale può essere ridotta progressivamente a partire dal quindicesimo anno, con una diminuzione dello 0,30% per ogni anno successivo. Questo permette agli aderenti con una lunga carriera contributiva di beneficiare di una tassazione più favorevole.

Tuttavia, il versamento a più forme pensionistiche può complicare il calcolo, soprattutto quando un aderente è iscritto a fondi pensionistici differenti contemporaneamente.

In seguito a una richiesta di chiarimento da parte di un’associazione di settore, l’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito alcune precisazioni sul tema, risolvendo i dubbi relativi alla corretta applicazione di queste norme.

Come calcolare l’anzianità di partecipazione a più fondi pensione

Nel caso in cui un aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, l’anzianità complessiva per il calcolo della tassazione deve considerare tutti i periodi di partecipazione, anche quelli maturati in fondi diversi da quello da cui si richiede la prestazione.

Questo significa che, se un aderente ha più posizioni pensionistiche, il tempo trascorso in ogni fondo va sommato.

Più nello specifico, devono essere presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione.

L’anzianità, quindi, non dipende solo dal fondo da cui si richiede la prestazione, ma comprende anche i periodi di iscrizione a fondi diversi.

Questa interpretazione trova conferma nella Circolare n. 70/2007, in cui l’AdE aveva già chiarito che, ai fini della determinazione dell’aliquota fiscale, si deve considerare il periodo di partecipazione in base agli anni di iscrizione effettiva, indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi.

Documentazione da altro fondo pensionistico

Un altro punto sollevato riguarda la possibilità per un aderente di fornire documentazione proveniente da un altro fondo pensionistico, al fine di certificare l’anzianità di partecipazione. La risposta dell’Amministrazione è positiva: è possibile fornire una certificazione rilasciata da un diverso fondo pensione che attesti la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata.

Questa documentazione permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di considerare l’anzianità maturata anche negli altri fondi.