Niente Superbonus con Cilas incompleta, ma si può rimediare

Se la Cilas non è compilata correttamente in alcune specifiche parti, si perde il Superbonus, ma si può rimediare con il ravvedimento operoso per utilizzare altre agevolazioni fiscali sui medesimi interventi. Questo il tema rilanciato in un recente interpello all’Agenzia delle Entrate (link in basso). Vi si spiega che la mancata compilazione del quadro “F” […] The post Niente Superbonus con Cilas incompleta, ma si può rimediare first appeared on QualEnergia.it.

Apr 30, 2025 - 13:56
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Niente Superbonus con Cilas incompleta, ma si può rimediare

Se la Cilas non è compilata correttamente in alcune specifiche parti, si perde il Superbonus, ma si può rimediare con il ravvedimento operoso per utilizzare altre agevolazioni fiscali sui medesimi interventi.

Questo il tema rilanciato in un recente interpello all’Agenzia delle Entrate (link in basso).

Vi si spiega che la mancata compilazione del quadro “F” della Cilas – che riguarda i dati sull’attestazione di costruzione/legittimazione dell’immobile – fa decadere il Superbonus, anche se l’immobile è stato sanato sotto il profilo urbanistico e catastale prima dell’inizio dei lavori.

Si tratta pertanto di una violazione sostanziale e non formale.

Tuttavia, si legge nella risposta delle Entrate, “nel presupposto che l’istante regolarizzi la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa, sempreché ne sussistano i requisiti normativamente richiesti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinariamente previste per i medesimi interventi”.

I lavori ammessi al Superbonus, infatti, possono anche rientrare tra quelli di riqualificazione energetica (Ecobonus) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi i lavori antisismici (Sismabonus); il contribuente potrà quindi utilizzare una di queste agevolazioni, rispettando le relative regole.

Il primo passo da compiere è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997, con decorrenza dalla data in cui è stato inviato il modello di cessione del credito alle Entrate (nel caso specifico in esame, il contribuente ha ceduto il credito fiscale da Superbonus a una banca).

La regolarizzazione, precisa il Fisco, comporta il pagamento di sanzioni e interessi calcolati sulla sola detrazione fruita in eccedenza.

Infine, altro importante chiarimento è che la decadenza del Superbonus esclude il verificarsi di una plusvalenza tassabile tra i redditi diversi, generata dalla vendita di immobili riqualificati con la maxi detrazione fiscale con lavori conclusi da non più di dieci anni, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio 2024.

Nel caso in esame potrebbe eventualmente trovare applicazione la lettera b) del comma 1 del medesimo art. 67 Tuir, che riguarda tassazione delle plusvalenze generate dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con l’eccezione di quelli acquisiti per successione e quelli adibiti per la maggior parte del tempo ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

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