Manodopera e sicurezza nei contratti pubblici: obblighi dichiarativi e conseguenze dell’omissione

lentepubblica.it Il focus a cura del Dottor Luca Leccisotti su obblighi dichiarativi in materia di manodopera e sicurezza nei contratti pubblici e conseguenze dell’omissione, secondo la delibera ANAC 15/2025. Introduzione: il principio di obbligatorietà della dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza Il D.Lgs. n. 36/2023, all’art. 108, comma 9, impone agli operatori economici che […] The post Manodopera e sicurezza nei contratti pubblici: obblighi dichiarativi e conseguenze dell’omissione appeared first on lentepubblica.it.

Apr 22, 2025 - 10:18
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Manodopera e sicurezza nei contratti pubblici: obblighi dichiarativi e conseguenze dell’omissione

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Il focus a cura del Dottor Luca Leccisotti su obblighi dichiarativi in materia di manodopera e sicurezza nei contratti pubblici e conseguenze dell’omissione, secondo la delibera ANAC 15/2025.


Introduzione: il principio di obbligatorietà della dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza

Il D.Lgs. n. 36/2023, all’art. 108, comma 9, impone agli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, i costi della manodopera e della sicurezza aziendale. La mancata dichiarazione di tali costi determina l’esclusione automatica dalla gara, indipendentemente da eventuali carenze della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura. La recente delibera ANAC n. 15 del 14 gennaio 2025 ha confermato tale principio, ribadendo che l’assenza di campi specifici nella piattaforma elettronica non costituisce un’esimente per l’operatore economico che ometta l’indicazione dei costi richiesti.

Questa decisione assume particolare rilevanza alla luce delle problematiche emerse nella prassi applicativa, con riferimento sia al ruolo della stazione appaltante, sia agli strumenti a disposizione dei concorrenti per prevenire l’esclusione.

Il caso concreto esaminato da ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata in merito a un caso nel quale un operatore economico è stato escluso da una gara d’appalto per non aver indicato i costi della sicurezza e della manodopera nell’offerta economica. Il ricorrente ha sostenuto che la piattaforma telematica MePA non consentiva di inserire tali dati, in quanto la Stazione Appaltante non aveva predisposto alcun campo specifico né un modello di offerta economica che prevedesse l’indicazione separata di tali costi.

L’ANAC ha riconosciuto che la configurazione della piattaforma MePA poteva generare difficoltà operative, ma ha ritenuto che tale circostanza non fosse sufficiente a giustificare la mancata dichiarazione, in quanto:

  • La legge di gara era chiara nell’imporre l’obbligo di indicazione separata dei costi;
  • Il soccorso istruttorio non è ammesso per l’integrazione dell’offerta economica;
  • I concorrenti avrebbero potuto attivarsi preventivamente, presentando richieste di chiarimento alla Stazione Appaltante.

La decisione si allinea alla giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui l’obbligo di dichiarazione dei costi della sicurezza e della manodopera è un requisito sostanziale dell’offerta economica, la cui omissione non può essere sanata successivamente.

Il divieto di soccorso istruttorio per le offerte economiche

L’ANAC ha ribadito che il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici, non può essere utilizzato per colmare lacune dell’offerta economica. La ratio di tale esclusione è evidente: il soccorso istruttorio è ammesso solo per regolarizzare carenze documentali e non per modificare elementi essenziali dell’offerta, come la determinazione del prezzo e dei costi aziendali.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte in tal senso, affermando che:

  • L’offerta economica deve essere chiara e completa al momento della presentazione, senza necessità di successivi chiarimenti o integrazioni;
  • L’omessa indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera non è un errore materiale sanabile, ma un’omissione sostanziale che incide sulla validità dell’offerta;
  • Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico impone a ciascun concorrente di verificare preventivamente la conformità della propria offerta alle prescrizioni della lex specialis.

Pertanto, in presenza di disposizioni chiare nella documentazione di gara, l’operatore economico ha l’onere di attivarsi per chiarire eventuali dubbi, evitando di incorrere in errori che possano determinare la sua esclusione.

Il ruolo della Stazione Appaltante nella predisposizione della documentazione di gara

L’ANAC ha evidenziato che la Stazione Appaltante, pur essendo a conoscenza del fatto che la piattaforma MePA non consentiva l’inserimento diretto dei costi della sicurezza e della manodopera, avrebbe dovuto fornire istruzioni più chiare negli atti di gara. Tuttavia, l’assenza di tali indicazioni non può essere considerata un vizio della procedura di gara, in quanto gli operatori economici avevano la possibilità di chiedere chiarimenti prima della presentazione delle offerte.

Ne deriva che, per evitare contenziosi, le Stazioni Appaltanti dovrebbero:

  • Verificare la compatibilità delle piattaforme elettroniche con le prescrizioni della lex specialis;
  • Predisporre modelli di offerta economica chiari e completi;
  • Fornire esplicitamente nei documenti di gara le indicazioni necessarie per l’inserimento dei costi della sicurezza e della manodopera.

Un’adeguata attività di programmazione e gestione della gara può ridurre il rischio di esclusioni e garantire una maggiore partecipazione competitiva degli operatori economici.

Conclusioni: il principio di autoresponsabilità degli operatori economici e la tutela della concorrenza

La delibera ANAC n. 15/2025 conferma il principio secondo cui l’operatore economico è responsabile della completezza e conformità della propria offerta, anche in presenza di eventuali criticità operative legate alle piattaforme elettroniche. Tale principio si pone a tutela della par condicio tra i concorrenti, evitando che alcune imprese possano beneficiare di un trattamento di favore derivante dall’uso improprio del soccorso istruttorio.

Per le imprese partecipanti alle gare pubbliche, ciò significa che:

  • Devono prestare massima attenzione alla documentazione di gara e all’obbligo di indicare i costi della sicurezza e della manodopera;
  • In caso di incertezze, è fondamentale attivarsi per richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  • Non possono invocare lacune della piattaforma telematica come giustificazione per la mancata dichiarazione di elementi obbligatori dell’offerta economica.

La sentenza rafforza dunque un approccio rigoroso alla disciplina dell’accesso alle gare pubbliche, confermando che la trasparenza e la certezza del diritto devono prevalere su ogni altra considerazione.

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